Art. 2.
  1. Qualora  le eccedenze  determinate in via  definitiva, risultino
inferiori  all'ammontare   presunto  di   quelle  prelevate   in  via
provvisoria  nell'anno  precedente,  la  conseguente  regolazione  in
favore delle  regioni avviene  in sede di  versamento da  parte delle
regioni  medesime  delle   presumibili  eccedenze  riferite  all'anno
successivo.
  2. Per le  regioni che realizzano in via  definitiva minori entrate
inferiori  rispetto   a  quelle  calcolate  in   via  presunta,  gia'
compensate sul fondo istituito ai sensi  del comma 2 dell'art. 42 del
decreto  legislativo n.  446  del 1997,  si  provvede al  conseguente
recupero mediante apposite operazioni di girofondo dai relativi conti
correnti ordinari intrattenuti con  la Tesoreria centrale dello Stato
al conto corrente "IRAP-Erario" acceso presso la stessa Tesoreria per
il versamento al cap. 1187 dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio  dello  Stato, ai  fini  della  riassegnazione al  fondo  di
compensazione interregionale.
  3. Per le regioni le cui minori entrate calcolate in via definitiva
risultino maggiori rispetto a quelle calcolate in via provvisoria, si
provvede  alla conseguente  regolazione  della  differenza in  favore
delle  regioni   interessate  al  valere  sul   fondo  richiamato  al
precedente  comma  2. Analoga  regolazione  viene  effettuata per  le
regioni  che  realizzano  eccedenze  definitive  inferiori  a  quelle
determinate in via presuntiva e  che presentano per l'anno successivo
minori entrate ovvero eccedenze insufficienti.
  4.   In   caso  di   insufficenza   del   Fondo  di   compensazione
interregionale per effettuare le operazioni  di cui all'art. 1, comma
4,  ed  al precedente  comma  3  si provvede  all'integrazione  dello
stanziamento relativo  con onere  a carico  del bilancio  dello Stato
fermo restando  quanto previsto dall'art.  3, comma 144,  lettera r),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.