Art. 2. 1. Qualora le eccedenze determinate in via definitiva, risultino inferiori all'ammontare presunto di quelle prelevate in via provvisoria nell'anno precedente, la conseguente regolazione in favore delle regioni avviene in sede di versamento da parte delle regioni medesime delle presumibili eccedenze riferite all'anno successivo. 2. Per le regioni che realizzano in via definitiva minori entrate inferiori rispetto a quelle calcolate in via presunta, gia' compensate sul fondo istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 446 del 1997, si provvede al conseguente recupero mediante apposite operazioni di girofondo dai relativi conti correnti ordinari intrattenuti con la Tesoreria centrale dello Stato al conto corrente "IRAP-Erario" acceso presso la stessa Tesoreria per il versamento al cap. 1187 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione al fondo di compensazione interregionale. 3. Per le regioni le cui minori entrate calcolate in via definitiva risultino maggiori rispetto a quelle calcolate in via provvisoria, si provvede alla conseguente regolazione della differenza in favore delle regioni interessate al valere sul fondo richiamato al precedente comma 2. Analoga regolazione viene effettuata per le regioni che realizzano eccedenze definitive inferiori a quelle determinate in via presuntiva e che presentano per l'anno successivo minori entrate ovvero eccedenze insufficienti. 4. In caso di insufficenza del Fondo di compensazione interregionale per effettuare le operazioni di cui all'art. 1, comma 4, ed al precedente comma 3 si provvede all'integrazione dello stanziamento relativo con onere a carico del bilancio dello Stato fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 144, lettera r), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.