Art. 3. 1. Per le regioni a statuto speciale che accedono al fondo sanitario nazionale l'ammontare presunto delle eccedenze annuali derivanti dal maggior gettito dell'IRAP calcolate dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei dati di competenza trasmessi dalle altre amministrazioni interessate secondo i criteri di determinazione stabiliti dall'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e' compensato in via provvisoria entro il 30 settembre di ciascun anno 1998 e 1999 mediante trattenuta sulle spettanze a titolo di Fondo sanitario nazionale da riversare al cap. 1187 dell'entrata del bilancio dello Stato. La determinazione definitiva delle predette eccedenze viene effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre dell'anno successivo sulla base del gettito IRAP realizzato dalle sopraindicate regioni a statuto speciale come comunicate dal Ministero delle finanze. 2. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale l'ammontare presunto delle eccedenze positive calcolate per gli anni 1998 e 1999 dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo i criteri di determinazione stabiliti dall'art. 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 e' prelevato in via provvisoria entro il 30 settembre di ciascun anno dal conto di Tesoreria centrale "IRAP-Erario" per il versamento al cap. 1187 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. La determinazione definitiva delle predette eccedenze viene effettuata, previa intesa con i singoli enti, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno successivo sulla base del gettito dell'IRAP realizzato dalle medesime autonomie speciali, come comunicato dal Ministero delle finanze. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro quindici giorni dal raggiungimento della precedente intesa, provvedera' ad effettuare i conguagli positivi o negativi sulle rispettive spettanze. Il presente decreto regola le disposizioni di cui all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 limitatamente agli anni 1998 e 1999. Roma, 14 luglio 1998 p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Giarda Il Ministro delle finanze Visco