Art. 3.
  1.  Per  le  regioni  a  statuto speciale  che  accedono  al  fondo
sanitario  nazionale  l'ammontare  presunto delle  eccedenze  annuali
derivanti dal maggior gettito dell'IRAP calcolate dal Ministero delle
finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base dei dati di competenza trasmessi
dalle  altre   amministrazioni  interessate  secondo  i   criteri  di
determinazione  stabiliti   dall'art.  41,   comma  2,   del  decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' compensato in via provvisoria entro il
30 settembre  di ciascun anno  1998 e 1999 mediante  trattenuta sulle
spettanze a titolo di Fondo  sanitario nazionale da riversare al cap.
1187  dell'entrata  del  bilancio   dello  Stato.  La  determinazione
definitiva delle  predette eccedenze  viene effettuata  dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30
settembre dell'anno successivo sulla base del gettito IRAP realizzato
dalle sopraindicate  regioni a  statuto speciale come  comunicate dal
Ministero delle finanze.
  2. Per  le regioni  a statuto  speciale e  le province  autonome di
Trento e  di Bolzano  che non accedono  al Fondo  sanitario nazionale
l'ammontare presunto delle eccedenze  positive calcolate per gli anni
1998 e 1999 dal Ministero delle  finanze di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e  della programmazione economica, secondo i
criteri di determinazione stabiliti dall'art. 41, comma 3, del citato
decreto legislativo n.  446 del 1997 e' prelevato  in via provvisoria
entro il 30 settembre di ciascun anno dal conto di Tesoreria centrale
"IRAP-Erario"  per  il  versamento  al   cap.  1187  dello  stato  di
previsione dell'entrata  del bilancio dello Stato.  La determinazione
definitiva delle  predette eccedenze viene effettuata,  previa intesa
con i  singoli enti, dal Ministero  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica, entro il  30 settembre dell'anno successivo
sulla base del gettito  dell'IRAP realizzato dalle medesime autonomie
speciali, come  comunicato dal Ministero delle  finanze. Il Ministero
del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione economica,  entro
quindici   giorni  dal   raggiungimento   della  precedente   intesa,
provvedera'  ad  effettuare i  conguagli  positivi  o negativi  sulle
rispettive spettanze.
  Il  presente decreto  regola le  disposizioni di  cui all'art.  42,
comma 2, del  decreto legislativo n. 446 del  1997 limitatamente agli
anni 1998 e 1999.
   Roma, 14 luglio 1998
                              p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
                                  e della programmazione economica
                                                Giarda
 Il Ministro delle finanze
          Visco