Art. 2.
  Ciascuna zattera dovra' essere  marcata in conformita' della regola
5.1  dell'annesso 10  del  codice  HSC ed  inoltre,  in modo  chiaro,
indelebile e permanente con i seguenti elementi d'individuazione:
  marchio Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione;
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.