Art. 3.
  Ogni zattera e' soggetta a  controlli previsti dalla regola 1.7 del
capitolo 8  del codice HSC  e della sezione  5.1 della parte  2 della
risoluzione  IMO   A.  689   (17).  Il  fabbricante   deve  avvertire
l'acquirente  che,  secondo la  regola  8.9.7.1  dell'annesso 10  del
codice citato, la  zattera e' soggetta ad intervalli  non maggiori di
un  anno  ad una  completa  revisione.  Il fabbricante  deve  fornire
all'acquirente,   quanto   necessario   per   l'effettuazione   della
manutenzione a  bordo come prescritto  dalla regola 9.2  del predetto
capitolo ed inoltre, dovra' fornire alle proprie stazioni di servizio
un  manuale contenente  le  istruzioni relative  alle descrizioni  di
revisione.