Art. 3. Ogni zattera e' soggetta a controlli previsti dalla regola 1.7 del capitolo 8 del codice HSC e della sezione 5.1 della parte 2 della risoluzione IMO A. 689 (17). Il fabbricante deve avvertire l'acquirente che, secondo la regola 8.9.7.1 dell'annesso 10 del codice citato, la zattera e' soggetta ad intervalli non maggiori di un anno ad una completa revisione. Il fabbricante deve fornire all'acquirente, quanto necessario per l'effettuazione della manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 9.2 del predetto capitolo ed inoltre, dovra' fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni relative alle descrizioni di revisione.