Art. 3.
  1. Fermi restando  i valori massimi ammissibili di  cui all'art. 2,
nell'esercizio dei  poteri di deroga  di cui all'art. 18  del decreto
del Presidente  della Repubblica 24  maggio 1988, n. 236,  la regione
Sardegna e'  tenuta, in relazione alle  specifiche situazioni locali,
ad  adottare i  valori  che assicurino  l'erogazione  di acqua  della
migliore qualita' possibile.