Art. 4.
  1. L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate  nell'ambito delle
prescrizioni  di  cui  agli  articoli  1 e  2,  e'  subordinato  alla
osservanza  delle  disposizioni di  cui  all'art.  18, comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
  La  mancanza di  conformita' alle  citate disposizioni  comporta la
decadenza della facolta' di deroga.
  2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle
concentrazioni massime ammissibili di  cui all'allegato I del decreto
del  Presidente  della Repubblica  24  maggio  1988, n.  236,  devono
prevedere il rientro nella norma  nel minor tempo possibile; i lavori
previsti in  detti piani devono  avere inizio qualora non  siano gia'
iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ed avere termine entro il 31 dicembre 1999.
  3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilita'
di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.
  4. I  comuni ed  i parametri  per i  quali possono  essere concesse
deroghe nell'ambito dell'articolo 2 sono i seguenti:
   Iglesias per i parametri magnesio e ferro;
  Laconi, Nurallao, Villanovatulo, Sadali, Seulo, Esterzili e Usassai
per il parametro magnesio;
   Maraclagonis e Burcei per il parametro ferro;
  Portoscuso,  Tissi, Oristano  e Perfugas  per i  parametri sodio  e
residuo fisso.