Art. 4. 1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. La mancanza di conformita' alle citate disposizioni comporta la decadenza della facolta' di deroga. 2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio qualora non siano gia' iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 31 dicembre 1999. 3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilita' di concedere deroghe ai sensi del presente decreto. 4. I comuni ed i parametri per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'articolo 2 sono i seguenti: Iglesias per i parametri magnesio e ferro; Laconi, Nurallao, Villanovatulo, Sadali, Seulo, Esterzili e Usassai per il parametro magnesio; Maraclagonis e Burcei per il parametro ferro; Portoscuso, Tissi, Oristano e Perfugas per i parametri sodio e residuo fisso.