Art. 5.
  1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono
trasmessi  nel rispetto  delle  modalita' previste  dall'art. 18  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
  2. La  regione Sardegna trasmettera'  ai Ministeri della  sanita' e
dell'ambiente l'aggiornamento della situazione al  30 giugno ed al 31
dicembre di ogni anno.
  3.  I   Ministeri  della  sanita'  e   dell'ambiente  effettueranno
congiuntamente una  ricognizione dello stato di  attuazione dei piani
di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione.
  Il  presente   decreto  entra  il   vigore  il  giorno   della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 15 luglio 1998
                                            Il Ministro della sanita'
                                                       Bindi
 Il Ministro dell'ambiente
          Ronchi