Art. 5. 1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 2. La regione Sardegna trasmettera' ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente l'aggiornamento della situazione al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. 3. I Ministeri della sanita' e dell'ambiente effettueranno congiuntamente una ricognizione dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione. Il presente decreto entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 1998 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'ambiente Ronchi