Art. 2.
  1.  La   regione  Piemonte   provvede,  anche  mediante   i  comuni
interessati, alla  realizzazione degli  interventi per  il ripristino
delle infrastrutture e degli edifici pubblici.
  2. La  redazione dei progetti  puo' essere affidata anche  a liberi
professionisti  con  specifici  incarichi, avvalendosi  ove  occorra,
delle deroghe di cui all'art. 3.