Art. 2. 1. La regione Piemonte provvede, anche mediante i comuni interessati, alla realizzazione degli interventi per il ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici. 2. La redazione dei progetti puo' essere affidata anche a liberi professionisti con specifici incarichi, avvalendosi ove occorra, delle deroghe di cui all'art. 3.