Art. 3. 1. Gli interventi possono essere affidati a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque. 2. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi. 3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori e' autorizzata la deroga alle sotto elencate norme: regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41; legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17, e successive modificazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 32; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9 22, 23 e 24; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.