Art. 5.
  1.  Per favorire  il  ritorno a  normali condizioni  di  vita e  la
ripresa  delle attivita'  produttive la  regione Piemonte  provvede a
stabilire,  nei limiti  delle disponibilita'  residue e  tenuto anche
conto dei danni subiti a beni  immobili e mobili, criteri e modalita'
di erogazione di contributi a favore di soggetti e imprese gravemente
danneggiati, applicando comunque una franchigia di 5 milioni di lire.