Art. 2.
  1.  La  regione  Lombardia   provvede,  anche  mediante  il  comune
interessato, alla  realizzazione degli  interventi per  il ripristino
delle infrastrutture e degli edifici pubblici danneggiati.
  2. La redazione dei progetti di cui al comma 1 puo' essere affidata
anche a  liberi professionisti  con specifici  incarichi, avvalendosi
ove occorra, delle deroghe di cui all'art. 3.