Art. 2. 1. La regione Lombardia provvede, anche mediante il comune interessato, alla realizzazione degli interventi per il ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici danneggiati. 2. La redazione dei progetti di cui al comma 1 puo' essere affidata anche a liberi professionisti con specifici incarichi, avvalendosi ove occorra, delle deroghe di cui all'art. 3.