Art. 3.
  1.  Gli interventi  di cui  all'art.  2 possono  essere affidati  a
trattativa privata invitando  un numero di ditte,  aventi i requisiti
di legge, non inferiore a cinque.
  2. La consegna dei lavori  deve avvenire entro novanta giorni dalla
data  di  pubblicazione  della   presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e  le opere sono completate entro
i successivi nove mesi.
  3.  Per   l'affidamento  delle   progettazioni  e  dei   lavori  e'
autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:
  regio decreto 25  maggio 1895, n. 350, articoli 9,  10, 17, 20, 27,
28, 68, 69, 70 e 71;
  regio decreto 18  novembre 1923, n. 2440, art. 3,  comma 1, art. 5,
art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;
  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;
   legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;
  legge 7  agosto 1990, n.  241, articoli 14,  16 e 17,  e successive
modificazioni;
  legge 11  febbraio 1994,  n. 109, modificata  dalla legge  2 giugno
1995, n. 216; articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29, 32;
  decreto legislativo 12 marzo 1995, n.  157, articoli 6, 7, 8, 9 22,
23 e 24;
  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.