Art. 5. 1. Per favorire il ritorno a normali condizioni di vita e la ripresa delle attivita' produttive la regione Lombardia provvede a stabilire, nei limiti delle disponibilita' residue e tenuto anche conto dei danni subiti a beni immobili e mobili, criteri e modalita' di erogazione di contributi, a favore di soggetti e imprese gravemente danneggiati applicando; comunque una franchigia di 5 milioni di lire.