Art. 5.
  1.  Per favorire  il  ritorno a  normali condizioni  di  vita e  la
ripresa delle  attivita' produttive  la regione Lombardia  provvede a
stabilire,  nei limiti  delle disponibilita'  residue e  tenuto anche
conto dei danni subiti a beni  immobili e mobili, criteri e modalita'
di  erogazione  di  contributi,  a   favore  di  soggetti  e  imprese
gravemente  danneggiati  applicando;  comunque una  franchigia  di  5
milioni di lire.