Art. 7.
  1.  Il Dipartimento  della protezione  civile e'  estraneo ad  ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza   e  pertanto   eventuali  oneri   derivanti  da   ritardi,
inadempienze  o contenzioso,  a qualsiasi  titolo insorgente,  sono a
carico dei bilanci degli enti attuatori.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 24 luglio 1998
                                              Il Ministro: Napolitano