Art. 2.
  Dopo l'art.  69, concernente  le norme  comuni a  tutti i  corsi di
laurea della facolta'  di scienze matematiche, fisiche  e naturali, e
con lo scorrimento degli articoli successivi, e' inserito il seguente
art.  70,  relativo al  corso  di  diploma universitario  di  analisi
chimicobiologiche.
                              Art. 70.
          Diploma universitario di analisi chimicobiologiche
  1. Presso  la facolta' di  scienze matematiche, fisiche  e naturali
dell'Universita'  di   Padova  e'  istituito  il   corso  di  diploma
universitario in analisi chimicobiologiche.
  2.  Il  diploma   ha  lo  scopo  di  formare   tecnici  di  livello
universitario  in  grado  di  effettuare analisi  di  laboratorio  di
liquidi plasmi  e tessuti  di natura biologica,  utilizzando tecniche
chimiche  e  biologiche.  In  questo ambito  fornisce  la  formazione
universitaria triennale prevista dalle normative comunitarie.
  3. La durata degli studi del corso di diploma e' di tre anni.
  4.  L'articolazione   del  corso  di  diploma,   la  programmazione
dell'accesso,  i   piani  di  studio  con   i  relativi  insegnamenti
fondamentali obbligatori, i modelli  didattici, le forme di tutorato,
le  prove  di  valutazione  della  preparazione  degli  studenti,  la
propedeuticita'   degli   insegnamenti,   il   riconoscimento   degli
insegnamenti seguiti presso altri corsi  di diploma o di laurea, sono
determinati dalle strutture didattiche  con le modalita' previste dal
secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono
da considerarsi affini  i corsi di laurea in scienze  biologiche e in
chimica. Le  strutture didattiche  coinvolte sono il  consiglio della
facolta' di scienze  matematiche, fisiche e naturali  ed il consiglio
del corso di diploma.
  5.  Gli   insegnamenti  sono  organizzati  sulla   base  di  unita'
didattiche. Ogni unita' didattica  comprende quaranta ore complessive
di   lezioni,  esercitazioni   e  sperimentazioni,   con  particolare
accentuazione della parte pratica.  Ogni insegnamento comprende una o
due unita' didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per
non piu' di tre unita' didattiche.  Ciascun anno di corso puo' essere
articolato  in due  periodi (semestri)  ciascuno comprendente  almeno
tredici settimane di effettiva attivita' didattica.
  6.  Per  l'ammissione  all'esame  di  diploma  e'  necessario  aver
superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi
di  base,  agli  insegnamenti  caratterizzanti  e  agli  insegnamenti
opzionali per complessive  trentadue unita' didattiche e  non piu' di
diciassette esami. Parte dell'attivita'  pratica potra' essere svolta
anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del
docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  7.   Delle  trentadue   unita'   didattiche,  diciassette   saranno
distribuite secondo i seguenti vincoli:
 A) Area propedeutica.
  a) subarea matematica: due unita' didattiche scelte fra le seguenti
discipline:
   istituzioni di matematiche;
   laboratorio di programmazione e calcolo;
   metodi matematici e statistici;
   statistica applicata alle scienze biologiche;
  b) subarea  fisica: due  unita' didattiche  scelte fra  le seguenti
discipline:
   fisica;
   laboratorio di fisica;
   fisica sperimentale.
 B) Area chimica.
  Quattro unita' didattiche scelte fra le seguenti discipline:
   chimica generale ed inorganica;
   laboratorio di chimica;
   chimica organica.
 C) Area biologica.
  Cinque unita' didattiche scelte fra le seguenti discipline:
   citologia e istologia;
   citochimica e istochimica;
   fisiologia generale;
   genetica;
   microbiologia generale;
   patologia cellulare;
   citopatologia.
 D) Area biomolecolare.
  Quattro unita' didattiche scelte fra le seguenti discipline:
   biologia molecolare;
   chimica biologica;
   biochimica cellulare;
   metodologia biochimica.
  Le restanti quindici unita' didattiche saranno destinate all'area.
  E)  Area  applicativa,  che  comprende  discipline  caratterizzanti
comuni a tutti gli studenti e discipline a scelta degli studenti.
  Le  denominazioni  di  tali  insegnamenti  saranno  scelte  tra  le
seguenti:
   biochimica applicata;
   biochimica clinica;
   chimica analitica;
   chimica analitica strumentale;
   laboratorio di tecniche istologiche e istochimiche;
   endocrinologia;
   endocrinologia comparata;
   enzimologia;
   immunologia;
   laboratorio di metodologie genetiche;
   laboratorio di virologia e sierologia;
   metodi fisici della biologia;
   parassitologia;
   virologia;
  nonche' di  altri settori  scientificodisciplinari coerenti  con le
finalita' del diploma.
  8. Le  unita' didattiche potranno  essere mutuate, totalmente  o in
parte, dal  corso di  laurea in scienze  biologiche, chimica  o altri
corsi di laurea o di diploma affini.
  9.  L'esame di  diploma  consiste in  una  discussione tendente  ad
accertare  la preparazione  di  base e  professionale del  candidato,
durante  la  quale  potra'  essere discusso  un  eventuale  elaborato
finale.
  10.  Tutti  gli  insegnamenti  impartiti  dovranno  appartenere  ai
settori scientificodisciplinari previsti dall'art.  14 della legge 19
novembre  l990,  n.  241;  le  strutture  didattiche  possono  meglio
definire  i  contenuti ed  i  livelli  didattici dei  corsi  mediante
opportune qualificazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 14 luglio 1998
                                               Il rettore: Marchesini