Art. 2. Dopo l'art. 69, concernente le norme comuni a tutti i corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e con lo scorrimento degli articoli successivi, e' inserito il seguente art. 70, relativo al corso di diploma universitario di analisi chimicobiologiche. Art. 70. Diploma universitario di analisi chimicobiologiche 1. Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Padova e' istituito il corso di diploma universitario in analisi chimicobiologiche. 2. Il diploma ha lo scopo di formare tecnici di livello universitario in grado di effettuare analisi di laboratorio di liquidi plasmi e tessuti di natura biologica, utilizzando tecniche chimiche e biologiche. In questo ambito fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalle normative comunitarie. 3. La durata degli studi del corso di diploma e' di tre anni. 4. L'articolazione del corso di diploma, la programmazione dell'accesso, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i modelli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono da considerarsi affini i corsi di laurea in scienze biologiche e in chimica. Le strutture didattiche coinvolte sono il consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il consiglio del corso di diploma. 5. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unita' didattiche. Ogni unita' didattica comprende quaranta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unita' didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non piu' di tre unita' didattiche. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attivita' didattica. 6. Per l'ammissione all'esame di diploma e' necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi di base, agli insegnamenti caratterizzanti e agli insegnamenti opzionali per complessive trentadue unita' didattiche e non piu' di diciassette esami. Parte dell'attivita' pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. 7. Delle trentadue unita' didattiche, diciassette saranno distribuite secondo i seguenti vincoli: A) Area propedeutica. a) subarea matematica: due unita' didattiche scelte fra le seguenti discipline: istituzioni di matematiche; laboratorio di programmazione e calcolo; metodi matematici e statistici; statistica applicata alle scienze biologiche; b) subarea fisica: due unita' didattiche scelte fra le seguenti discipline: fisica; laboratorio di fisica; fisica sperimentale. B) Area chimica. Quattro unita' didattiche scelte fra le seguenti discipline: chimica generale ed inorganica; laboratorio di chimica; chimica organica. C) Area biologica. Cinque unita' didattiche scelte fra le seguenti discipline: citologia e istologia; citochimica e istochimica; fisiologia generale; genetica; microbiologia generale; patologia cellulare; citopatologia. D) Area biomolecolare. Quattro unita' didattiche scelte fra le seguenti discipline: biologia molecolare; chimica biologica; biochimica cellulare; metodologia biochimica. Le restanti quindici unita' didattiche saranno destinate all'area. E) Area applicativa, che comprende discipline caratterizzanti comuni a tutti gli studenti e discipline a scelta degli studenti. Le denominazioni di tali insegnamenti saranno scelte tra le seguenti: biochimica applicata; biochimica clinica; chimica analitica; chimica analitica strumentale; laboratorio di tecniche istologiche e istochimiche; endocrinologia; endocrinologia comparata; enzimologia; immunologia; laboratorio di metodologie genetiche; laboratorio di virologia e sierologia; metodi fisici della biologia; parassitologia; virologia; nonche' di altri settori scientificodisciplinari coerenti con le finalita' del diploma. 8. Le unita' didattiche potranno essere mutuate, totalmente o in parte, dal corso di laurea in scienze biologiche, chimica o altri corsi di laurea o di diploma affini. 9. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potra' essere discusso un eventuale elaborato finale. 10. Tutti gli insegnamenti impartiti dovranno appartenere ai settori scientificodisciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre l990, n. 241; le strutture didattiche possono meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 14 luglio 1998 Il rettore: Marchesini