Art. 4. Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 31 gennaio 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997. La determinazione della quota dello scarto di emissione sara' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito. La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.