Art. 12.
  1.  Le caratteristiche  tecniche degli  attrezzi per  la pesca  dei
molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato D al presente decreto.
  2. I consorzi adottano misure  concernenti il recupero ed il traino
dell'attrezzo, nonche' il  controllo finalizzato all'osservanza delle
caratteristiche  tecniche   degli  attrezzi  previsti   dal  presente
decreto,  assicurando la  sospensione dell'attivita'  di pesca  delle
unita' i cui attrezzi non siano conformi alle previsioni del presente
decreto.