Art. 12. 1. Le caratteristiche tecniche degli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato D al presente decreto. 2. I consorzi adottano misure concernenti il recupero ed il traino dell'attrezzo, nonche' il controllo finalizzato all'osservanza delle caratteristiche tecniche degli attrezzi previsti dal presente decreto, assicurando la sospensione dell'attivita' di pesca delle unita' i cui attrezzi non siano conformi alle previsioni del presente decreto.