Art. 3.
  1.  Le  dimensioni  minime  dei molluschi  bivalvi  pescabili  sono
stabilite dall'art.  89 del regolamento sulla  disciplina della pesca
marittima, approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 2
ottobre 1968,  n. 1639,  come modificato  dai decreti  ministeriali 4
agosto 1982 e 16 luglio 1986.
  2.  In  ogni  confezione  del   prodotto  pescato  e'  ammessa  una
tolleranza di molluschi bivalvi  aventi dimensioni inferiori a quelle
previste di non piu' del 10% calcolato sul peso. Il consorzio, previo
parere   favorevole  del   comitato   di   coordinamento,  adotta   i
provvedimenti   necessari   per   consentire   l'applicazione   delle
previsioni del  presente comma  con riferimento  al singolo  sacco di
prodotto ovvero all'intera partita.