Art. 3. 1. Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabilite dall'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dai decreti ministeriali 4 agosto 1982 e 16 luglio 1986. 2. In ogni confezione del prodotto pescato e' ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste di non piu' del 10% calcolato sul peso. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'applicazione delle previsioni del presente comma con riferimento al singolo sacco di prodotto ovvero all'intera partita.