IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare 1'art. 10 riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e in particolare: l'art. 40 che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di stabilire con decreto ministeriale le ulteriori modalita' per l'attuazione delle norme riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; l'art. 43 in virtu' del quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua i valori che possono essere ricevuti in deposito dalla Cassa depositi e prestiti; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, con il quale e' stata recepita la direttiva 93/22/CEE del 10 maggio l993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari, ed in particolare l'art. 1,lettera b), che individua tra gli strumenti finanziari le obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sui mercati dei capitali; Visti i decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, recanti dispo sizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato; Considerata la necessita' di garantire ai possessori dei titoli di Stato le medesime forme di tutela dei diritti, allorquando i titoli stessi vengono trasferiti in iscrizioni contabili; Ravvisata l'esigenza di emanare le opportune disposizioni da osservarsi dai soggetti che, in virtu' delle norme vigenti, sono abilitati ad operare nel sistema di gestione dei titoli di Stato dematerializzati; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, terzo comma, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato in premessa, gli intermediari di cui all'art. 30 del medesimo decreto ritirano i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, presentati presso i loro sportelli dai possessori e procedono alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandoli alla Banca d'Italia per l'immissione nella gestione centralizzata. 2. Qualora il possessore dei titoli sia gia' titolare di un conto di deposito titoli presso l'intermediario, la nuova iscrizione contabile verra' registrata in tale conto, salvo differenti istruzioni da parte del possessore stesso. 3. Le spese di gestione e amministrazione dei conti relativi a titoli dematerializzati rimangono quelle previste dal decreto del Ministro del tesoro del 9 luglio 1992 relativamente ai depositi costituiti da soli buoni ordinari del Tesoro (B.O.T.).