Art. 2. 1. I titoli ritirati ai sensi dell'art. l, primo comma, devono essere completi di tutte le cedole ancora non scadute. 2. Il possessore di un titolo incompleto, all'atto della consegna del titolo agli intermediari ai sensi dell'art. 1, comma 1, rilascia una dichiarazione attestante l'incompletezza del titolo stesso. Analoga dichiarazione viene rilasciata dagli intermediari alla Banca d'Italia all'atto della consegna dei titoli, al fine di consentire la trasformazione degli stessi in iscrizioni contabili. La Banca d'Italia tiene una evidenza contabile dei titoli incompleti distinta da quella dei titoli in gestione accentrata. 3. Nel caso di titoli deteriorati, il possessore, di cui al primo comma del presente articolo, deve acquisirne la convalidazione da parte del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda.