Art. 2.
  1.  I titoli  ritirati ai  sensi dell'art.  l, primo  comma, devono
essere completi di tutte le cedole ancora non scadute.
  2. Il possessore  di un titolo incompleto,  all'atto della consegna
del titolo agli intermediari ai  sensi dell'art. 1, comma 1, rilascia
una  dichiarazione  attestante  l'incompletezza  del  titolo  stesso.
Analoga dichiarazione viene rilasciata  dagli intermediari alla Banca
d'Italia all'atto della consegna dei titoli, al fine di consentire la
trasformazione  degli  stessi  in   iscrizioni  contabili.  La  Banca
d'Italia tiene una evidenza  contabile dei titoli incompleti distinta
da quella dei titoli in gestione accentrata.
  3. Nel caso  di titoli deteriorati, il possessore, di  cui al primo
comma  del presente  articolo, deve  acquisirne la  convalidazione da
parte del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda.