Art. 3. 1. I titoli, per i quali si e' provveduto alla dematerializzazione e all'immissione in gestione accentrata sono inviati dalle sezioni di tesoreria al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, debitamente annullati mediante perforazione, distintamente per prestito e per specie di titoli, ordinati per serie, ove esista, e per numeri, unitamente ad appositi elenchi analitici nei quali si riportera' anche l'indicazione dell'intermediario finanziario che ne ha richiesto l'iscrizione. 2. L'invio dei titoli che risultino dematerializzati e immessi in gestione accentrata entro il 30 giugno 1999 sara' effettuato, sempre con l'osservanza delle modalita' indicate nel precedente comma l del presente articolo, secondo le procedure attualmente in essere per la resa della contabilita' dei pagamenti. 3. La Banca d'Italia comunica agli operatori partecipanti alle aste e ai soggetti che hanno sottoscritto direttamente presso gli sportelli della Banca stessa e che sono in attesa dei relativi titoli, che a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non saranno piu' rilasciati titoli cartacei. 4. La Banca d'Italia invita i soggetti che hanno sottoscritto direttamente presso i propri sportelli e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano avuto in consegna i corrispondenti titoli, a presentare la documentazione a suo tempo rilasciata dalla Banca d'Italia stessa presso un intermediario finanziario, di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 24 giugno 1998, n. 213, ai fini della trasformazione in iscrizioni contabili a norma del successivo comma 6. 5. Gli operatori partecipanti alle aste provvedono a loro volta a comunicare ai soggetti che hanno sottoscritto presso i loro sportelli e che sono in attesa dei relativi titoli che a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non saranno piu' rilasciati titoli cartacei. 6. I sottoscrittori che hanno richiesto titoli e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non li abbiano avuti in consegna presentano agli intermediari la documentazione rilasciata all'atto della sottoscrizione, ai fini della apertura dei conti di cui al precedente art. 1. Gli intermediari che hanno provveduto all'apertura dei conti consegnano la documentazione sopra menzionata alla Banca d'Italia per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. 7. A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, non sono piu' effettuate le operazioni sui titoli di debito pubblico previste dagli articoli 13 e 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651. 8. Per i titoli da rilasciare in dipendenza delle operazioni di cui al precedente comma 7 del presente articolo e che non risultano ancora spediti alle sezioni di tesoreria provinciali, il Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, dara' le opportune comunicazioni alla Banca d'Italia affinche' questa possa effettuare le corrispondenti iscrizioni contabili.