Art. 3.
  1. I titoli, per i  quali si e' provveduto alla dematerializzazione
e all'immissione in gestione accentrata sono inviati dalle sezioni di
tesoreria al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, debitamente
annullati  mediante perforazione,  distintamente per  prestito e  per
specie  di titoli,  ordinati per  serie,  ove esista,  e per  numeri,
unitamente  ad appositi  elenchi  analitici nei  quali si  riportera'
anche   l'indicazione  dell'intermediario   finanziario  che   ne  ha
richiesto l'iscrizione.
  2. L'invio dei  titoli che risultino dematerializzati  e immessi in
gestione accentrata entro il 30  giugno 1999 sara' effettuato, sempre
con l'osservanza delle modalita' indicate  nel precedente comma l del
presente articolo, secondo le procedure  attualmente in essere per la
resa della contabilita' dei pagamenti.
  3. La Banca d'Italia comunica agli operatori partecipanti alle aste
e  ai  soggetti  che   hanno  sottoscritto  direttamente  presso  gli
sportelli  della Banca  stessa  e  che sono  in  attesa dei  relativi
titoli, che  a partire dalla data  di entrata in vigore  del presente
decreto, non saranno piu' rilasciati titoli cartacei.
  4.  La Banca  d'Italia  invita i  soggetti  che hanno  sottoscritto
direttamente  presso  i   propri  sportelli  e  che,   alla  data  di
pubblicazione del presente  decreto, non abbiano avuto  in consegna i
corrispondenti  titoli, a  presentare la  documentazione a  suo tempo
rilasciata  dalla  Banca  d'Italia  stessa  presso  un  intermediario
finanziario, di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 24 giugno
1998, n. 213, ai fini  della trasformazione in iscrizioni contabili a
norma del successivo comma 6.
  5. Gli operatori  partecipanti alle aste provvedono a  loro volta a
comunicare ai soggetti che hanno sottoscritto presso i loro sportelli
e che sono in attesa dei relativi  titoli che a partire dalla data di
entrata in vigore  del presente decreto, non  saranno piu' rilasciati
titoli cartacei.
  6. I sottoscrittori che hanno richiesto  titoli e che, alla data di
entrata  in vigore  del presente  decreto,  non li  abbiano avuti  in
consegna  presentano agli  intermediari la  documentazione rilasciata
all'atto della  sottoscrizione, ai fini  della apertura dei  conti di
cui  al precedente  art.  1. Gli  intermediari  che hanno  provveduto
all'apertura dei conti consegnano  la documentazione sopra menzionata
alla  Banca  d'Italia  per   l'immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata.
  7. A partire dall'entrata in  vigore del presente decreto, non sono
piu' effettuate le operazioni sui  titoli di debito pubblico previste
dagli articoli  13 e  14 del  testo unico  approvato con  decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e dall'articolo
2 della legge 6 agosto 1966, n. 651.
  8. Per i titoli da rilasciare in dipendenza delle operazioni di cui
al  precedente comma  7 del  presente  articolo e  che non  risultano
ancora spediti alle sezioni di tesoreria provinciali, il Dipartimento
del tesoro - Direzione seconda, dara' le opportune comunicazioni alla
Banca d'Italia  affinche' questa  possa effettuare  le corrispondenti
iscrizioni contabili.