Art. 4. 1. I titoli nominativi con o senza vincolo, vengono immessi, per il tramite dell'intermediario, nella gestione accentrata della Banca d'Italia; ove annotati di vincolo, l'intermediario provvede all'iscrizione del vincolo stesso, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo del 24 giugno 1998, n. 213.