Art. 4.
  1. I titoli nominativi con o senza vincolo, vengono immessi, per il
tramite  dell'intermediario, nella  gestione  accentrata della  Banca
d'Italia;   ove  annotati   di   vincolo,  l'intermediario   provvede
all'iscrizione del vincolo stesso, ai  sensi dell'art. 34 del decreto
legislativo del 24 giugno 1998, n. 213.