Art. 5. 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato provvedono a restituire al Tesoro le contromatrici dei buoni ordinari del Tesoro (B.O.T.) che risultino scaduti, non pagati e non prescritti alla data del 1 luglio 1998, ai fini dell'incameramento nel bilancio dello Stato. 2. Da tale data il rimborso dei B.O.T., richiesto entro i termini di prescrizione, e' a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.