Art. 5.
  1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
le  sezioni  di  tesoreria   provinciale  dello  Stato  provvedono  a
restituire al Tesoro  le contromatrici dei buoni  ordinari del Tesoro
(B.O.T.) che risultino scaduti, non pagati e non prescritti alla data
del  1 luglio  1998, ai  fini dell'incameramento  nel bilancio  dello
Stato.
  2. Da tale  data il rimborso dei B.O.T., richiesto  entro i termini
di  prescrizione, e'  a carico  di apposito  capitolo dello  stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro.