Art. 6.
  1. I valori  scaduti e non prescritti sono pagati  dalle Sezioni di
tesoreria  provinciale  secondo  le modalita'  indicate  nel  decreto
ministeriale  da  emanarsi in  attuazione  dell'art.  46 del  decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
  2. Fino  al 30  giugno 1999 per  i pagamenti dei  valori di  cui al
precedente comma  continueranno ad essere utilizzate  le procedure in
essere.