Art. 6. 1. I valori scaduti e non prescritti sono pagati dalle Sezioni di tesoreria provinciale secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale da emanarsi in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. 2. Fino al 30 giugno 1999 per i pagamenti dei valori di cui al precedente comma continueranno ad essere utilizzate le procedure in essere.