Art. 7.
  1.  A decorrere  dall'entrata  in vigore  del  presente decreto,  i
depositi previsti dagli articoli 83  e 592 e seguenti del regolamento
dell'amministrazione del  patrimonio e  per la  contabilita' generale
dello Stato,  approvato con regio  decreto 23  maggio 1924, n.  827 e
degli articoli 1322 e seguenti  nelle vigenti istruzioni generali sui
servizi del Tesoro, potranno essere  costituiti solo in contanti o in
altri  valori  diversi,  con esclusione  degli  strumenti  finanziari
pubblici e privati.
  2. Per  la costituzione dei  depositi in strumenti  finanziari, gli
interessati dovranno  rivolgersi agli intermediari finanziari  di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
  3. Gli uffici competenti per  l'amministrazione dei depositi di cui
al precedente  comma adotteranno  opportune iniziative  affinche' gli
aventi diritto ai titoli facenti  parte dei depositi in essere curino
l'osservanza  delle disposizioni  di  cui al  decreto legislativo  24
giugno 1998, n. 213.