Art. 7. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i depositi previsti dagli articoli 83 e 592 e seguenti del regolamento dell'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e degli articoli 1322 e seguenti nelle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, potranno essere costituiti solo in contanti o in altri valori diversi, con esclusione degli strumenti finanziari pubblici e privati. 2. Per la costituzione dei depositi in strumenti finanziari, gli interessati dovranno rivolgersi agli intermediari finanziari di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. 3. Gli uffici competenti per l'amministrazione dei depositi di cui al precedente comma adotteranno opportune iniziative affinche' gli aventi diritto ai titoli facenti parte dei depositi in essere curino l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.