Art. 2.
  Per tutti  gli interventi  disciplinati dal decreto  ministeriale 8
agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:
  per  le relative  operazioni  di finanziamento  non sono  richieste
particolari  forme  di garanzia,  salva  la  facolta' per  l'Istituto
finanziatore di  richiederle per i  progetti a valere sulla  legge n.
346/1988.
  Altresi',  ai sensi  dell'art. 12,  comma 2,  del predetto  decreto
ministeriale, in ottemperanza all'art.  6, comma 6, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32,  convertito, senza modificazioni, dalla legge
7 aprile 1995,  n. 104, i criteri nascenti  dai finanziamenti erogati
ai sensi dell'art.  2 comma II, della legge n.  46/1982, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono  assistiti da privilegio generale
che prevale  su ogni  altro titolo di  prelazione da  qualsiasi causa
derivante, ad  eccezione del privilegio  per spese di giustizia  e di
quelli previsti dall'art.  2751-bis del codice civile,  fatti salvi i
precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;
  la durata della ricerca potra' essere maggiorata di dodici mesi per
compensare  eventuali  slittamenti  temporali  nell'esecuzione  delle
attivita' poste in essere dal contratto.