Art. 2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
regione siciliana,  ai sensi dell'art.  4 della legge n.  1497/1939 e
dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.
  Una  copia  della  Gazzetta   ufficiale  della  regione  siciliana,
contenente il presente decreto, sara'  trasmessa, entro il termine di
mesi uno  dalla sua  pubblicazione, per  il tramite  della competente
soprintendenza, ai comuni di Ispica e Pozzallo, perche' venga affissa
per  tre mesi  naturali e  consecutivi all'albo  pretorio dei  comuni
stessi.
  Altra  copia della  predetta Gazzetta  sara' depositata  presso gli
uffici dei comuni di Ispica  e Pozzallo, ove gli interessati potranno
prendere visione.
  La soprintendenza  competente comunichera' a questo  assessorato la
data dell'effettiva  afissione del numero della  Gazzetta sopracitata
all'albo dei comuni di Ispica e Pozzallo (Ragusa).