Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940. Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sara' trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Ispica e Pozzallo, perche' venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi. Altra copia della predetta Gazzetta sara' depositata presso gli uffici dei comuni di Ispica e Pozzallo, ove gli interessati potranno prendere visione. La soprintendenza competente comunichera' a questo assessorato la data dell'effettiva afissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo dei comuni di Ispica e Pozzallo (Ragusa).