IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Soave" e "Recioto di Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la legge 1 marzo 1975, n. 46, recante tutela della denominazione dei vini "Recioto" e "Amarone"; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" e "Recioto di Soave"; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992 con il quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in questione; Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1993 recante modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" e "Recioto di Soave"; Viste le domande presentate dal consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave intese ad ottenere rispettivamente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" per i vini gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata "Recioto di Soave" con il citato decreto presidenziale 21 agosto 1968 e successive modifiche e le contestuali modifiche della predetta denominazione di origine controllata "Soave" e "Recioto di Soave" in "Soave" e del relativo disciplinare di produzione; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla prima delle sopracitate domande e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1998; Visti il parere favorevole del predetto Comitato sulla domanda di modifica della denominazione di origine controllata "Soave" e "Recioto di Soave" in "Soave" e la proposta del relativo disciplinare di produzione, conseguenti al parere e alla proposta di cui sopra, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1998; Considerato che e' pervenuta, nei termini e nei modi previsti, istanza dell'associazione degli industriali della provincia di Verona intesa ad ottenere integrazioni degli articoli 7 e 8 della predetta proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave", rispettivamente mediante l'eliminazione dell'obbligo, nella designazione e presentazione dei vini in argomento, dell'indicazione dell'anno di produzione delle uve per tutte le tipologie di detti vini e con l'estensione dell'obbligo per dette tipologie del confezionamento in recipienti di vetro; Preso atto dell'avviso favorevole espresso, dal consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave, all'eliminazione dell'obbligo dell'indicazione dell'anno di produzione delle uve e di quello contrario all'obbligatorieta' del confezionamento in recipienti di vetro, per tutte le tipologie del vino a denominazione di origine controllata "Soave"; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di doversi mantenere fermo il criterio dell'obbligatorieta' della indicazione dell'anno di produzione delle uve, nella designazione e presentazione dei vini in argomento, di cui all'art. 7 del citato disciplinare di produzione, conformemente a quanto deliberato con riguardo a precedenti disciplinari di produzione approvati e tenuto conto che tale indicazione rappresenta una migliore informazione per il consumatore; Visto il parere espresso dal predetto Comitato di non doversi procedere all'integrazione dell'art. 8 del disciplinare di produzione proposto, in quanto il testo di esso riproduce quello approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1993, vigente fino all'entrata in vigore del presente decreto, ove si eccettui il riferimento al vino a denominazione di origine controllata "Recioto di Soave", riconosciuto quale vino a denominazione di origine controllata e garantita con decreto dirigenziale 7 maggio 1998; Considerato pertanto necessario procedere alla modifica della denominazione di origine controllata per i vini "Soave" e "Recioto di Soave" in "Soave" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' ai pareri espressi e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e garantita vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata dei vini "Soave" e "Recioto di Soave", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche, e' modificata in "Soave" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Soave" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.