Art. 2.
  In deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto dirigenziale 7
maggio 1998, con  il quale e' stata riconosciuta  la denominazione di
origine controllata  e garantita  dei vini "Recioto  di Soave"  ed e'
stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di  produzione,  per  i
soggetti  che intendono  porre  in commercio,  a  partire gia'  dalla
vendemmia  1998, i  vini  a denominazione  di  origine controllata  e
garantita  "Recioto di  Soave", ottenuti,  nel rispetto  del predetto
disciplinare di  produzione, da  uve provenienti da  vigneti iscritti
all'albo  della  denominazione  di   origine  controllata  "Soave"  e
"Recioto  di Soave",  riconosciuta con  decreto del  Presidente della
Repubblica 21 agosto 1968 e  successive modifiche, il termine fissato
in detto articolo per effettuare, a  fini e per gli effetti dell'art.
15 della legge  10 febbraio 1992, n. 164, la  denuncia dei rispettivi
terreni  vitati, ai  fini dell'iscrizione  dei medesimi  all'albo dei
vigneti  della  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Recioto  di Soave",  in considerazione  del fatto  che la  tipologia
Recioto di Soave non e' piu' contemplata nell'annesso disciplinare di
produzione dei vini a  denominazione di origine controllata' "Soave",
e' prorogato fino  a sessanta giorni dalla data  di pubblicazione del
presente decreto.