Art. 2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto dirigenziale 7 maggio 1998, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Recioto di Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, per i soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", ottenuti, nel rispetto del predetto disciplinare di produzione, da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Soave" e "Recioto di Soave", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche, il termine fissato in detto articolo per effettuare, a fini e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", in considerazione del fatto che la tipologia Recioto di Soave non e' piu' contemplata nell'annesso disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata' "Soave", e' prorogato fino a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.