Art. 3. I vini a denominazione di origine controllata "Recioto di Soave", ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche, provenienti dalle vendemmie 1997 e precedenti, possono essere immessi al consumo a condizione che sui recipienti contenenti detti vini sia riportata l'indicazione dell'anno di produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile, ovvero sia apposta l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia dell'anno 1997 o rispettivamente di anni precedenti.