Art. 3.
  I vini a  denominazione di origine controllata  "Recioto di Soave",
ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare
di produzione  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
21 agosto  1968 e  successive modifiche, provenienti  dalle vendemmie
1997 e precedenti, possono essere immessi al consumo a condizione che
sui  recipienti contenenti  detti  vini  sia riportata  l'indicazione
dell'anno di produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile,
ovvero sia  apposta l'indicazione  che trattasi di  prodotto ottenuto
dalla vendemmia dell'anno 1997 o rispettivamente di anni precedenti.