IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, ed in particolare l'art. 13 concernente l'applicazione, in caso di revoca del contributo, di una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'importo dovuto; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992, n. 247, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, concernente le procedure per la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 6 e del contributo in conto capitale di cui agli articoli 6 e 12 della predetta legge n. 317/1991; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti; Considerata l'opportunita' di stabilire l'entita' delle citate sanzioni amministrative pecuniari, in relazione alla sussistenza o meno di responsabilita' penali dei legali rappresentanti dell'impresa beneficiaria o di coloro che abbiano comunque utilizzato o rilasciato attestazioni di fatti materiali non corrispondenti al vero; Decreta: Art. 1. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 13, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, in caso di revoca dei contributi in conto capitale o di crediti d'imposta per insussistenza delle condizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 12, nonche' dai decreti ministeriali 3 marzo 1992, n. 247 e 14 marzo 1994, n. 688, recanti norme sulla concessione di agevolazioni rispettivamente per investimenti innovativi e per spese di ricerca, e' determinata in misura pari al doppio della agevolazione indebitamente fruita. La sanzione predetta e' elevata al quadruplo della citata agevolazione qualora i legali rappresentanti dell'impresa beneficiaria o coloro che abbiano comunque utilizzato o rilasciato le certificazioni di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, siano riconosciuti, con sentenza passata in giudicato, colpevoli, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge medesima, di avere dolosamente attestato fatti materiali non corrispondenti al vero.