IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge  5 ottobre 1991, n. 317,  concernente interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle  piccole imprese, ed in particolare
l'art.  13   concernente  l'applicazione,  in  caso   di  revoca  del
contributo,  di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria  da  due  a
quattro volte l'importo dovuto;
  Visto  il decreto  ministeriale 3  marzo 1992,  n. 247,  emanato di
concerto con il Ministro delle  finanze, concernente le procedure per
la  concessione  del  credito  d'imposta  di cui  all'art.  6  e  del
contributo  in conto  capitale  di cui  agli articoli  6  e 12  della
predetta legge n. 317/1991;
  Vista la  legge 7 agosto 1990,  n. 241, concernente nuove  norme in
materia di  procedimenti amministrativi  e di  diritto di  accesso ai
documenti;
  Considerata  l'opportunita'  di  stabilire l'entita'  delle  citate
sanzioni amministrative  pecuniari, in  relazione alla  sussistenza o
meno di responsabilita' penali dei legali rappresentanti dell'impresa
beneficiaria o di coloro che abbiano comunque utilizzato o rilasciato
attestazioni di fatti materiali non corrispondenti al vero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La sanzione amministrativa pecuniaria  prevista dall'art. 13, comma
2,  della  legge 5  ottobre  1991,  n. 317,  in  caso  di revoca  dei
contributi in conto capitale o di crediti d'imposta per insussistenza
delle  condizioni di  cui agli  articoli 5,  7, 8  e 12,  nonche' dai
decreti ministeriali  3 marzo 1992, n.  247 e 14 marzo  1994, n. 688,
recanti norme  sulla concessione di agevolazioni  rispettivamente per
investimenti innovativi  e per  spese di  ricerca, e'  determinata in
misura pari al doppio della agevolazione indebitamente fruita.
  La  sanzione   predetta  e'  elevata  al   quadruplo  della  citata
agevolazione   qualora    i   legali    rappresentanti   dell'impresa
beneficiaria o coloro che abbiano comunque utilizzato o rilasciato le
certificazioni di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
siano riconosciuti, con sentenza  passata in giudicato, colpevoli, ai
sensi  dell'art.  13,   comma  3  della  legge   medesima,  di  avere
dolosamente attestato fatti materiali non corrispondenti al vero.