IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa; Visti gli articoli 25-bis e 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotti dall'art. 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, concernente la disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, il comma 2 del citato articolo 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni in materia di istruzione; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante norme in materia di appalti pubblici di servizi; Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recanti disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; Considerato che la progettazione, la realizzazione e l'organizzazione dei corsi di formazione oggetto del presente decreto richiedono elevate competenze tecnicoscientifiche e specifiche abilita' professionali, in relazione alla complessita' e peculiarita' dei servizi richiesti di natura intellettuale composita ed integrata; Ritenuto che, data la descritta specialita' di tali servizi, e' opportuno avvalersi della collaborazione e delle iniziative dei prestatori di servizi dotati di provate competenze tecnicoscientifiche nel settore interessato; Ritenuto, altresi' che e' opportuno procedere alla selezione delle offerte ed all'affidamento dei servizi oggetto del presente decreto valutando globalmente gli aspetti tecnici e quelli economici; Ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione e della consulenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente decreto disciplina l'istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente ai capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e le vicedirettrici degli educandati.