IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art.  21 della  legge 15  marzo 1997, n.  59, di  delega al
Governo  per   la  riforma   della  pubblica  amministrazione   e  la
semplificazione amministrativa;
  Visti  gli  articoli 25-bis  e  25-ter  del decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, introdotti  dall'art. 1 del decreto legislativo
6  marzo  1998, n.  59,  concernente  la disciplina  della  qualifica
dirigenziale  dei  capi  di istituto  delle  istituzioni  scolastiche
autonome, a norma dell'art. 21, comma  16, della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
  Visto, in  particolare, il comma  2 del citato articolo  25-ter del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il  decreto legislativo  16 aprile 1994,  n. 297,  recante il
testo unico delle disposizioni in materia di istruzione;
  Visto l'art. 3, comma 2, del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, recante norme in materia di appalti pubblici di servizi;
  Visti  il regio  decreto  18 novembre  1923, n.  2440,  e il  regio
decreto  23   maggio  1924,   n.  827,  recanti   disposizioni  sulla
contabilita' generale dello Stato;
  Considerato    che   la    progettazione,   la    realizzazione   e
l'organizzazione dei corsi di formazione oggetto del presente decreto
richiedono  elevate   competenze  tecnicoscientifiche   e  specifiche
abilita' professionali, in relazione alla complessita' e peculiarita'
dei servizi richiesti di natura intellettuale composita ed integrata;
  Ritenuto che,  data la  descritta specialita'  di tali  servizi, e'
opportuno  avvalersi  della  collaborazione e  delle  iniziative  dei
prestatori    di    servizi     dotati    di    provate    competenze
tecnicoscientifiche nel settore interessato;
  Ritenuto, altresi' che e'  opportuno procedere alla selezione delle
offerte ed  all'affidamento dei servizi oggetto  del presente decreto
valutando globalmente gli aspetti tecnici e quelli economici;
  Ritenuto   opportuno  avvalersi   della   collaborazione  e   della
consulenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
  1. Il presente decreto disciplina l'istituzione, l'organizzazione e
la realizzazione dei corsi di formazione  di cui all'art. 1, comma 1,
del   decreto   legislativo   6   marzo  1998,   n.   59,   ai   fini
dell'attribuzione della  qualifica di  dirigente ai capi  di istituto
con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato, compresi i rettori e i
vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e le vicedirettrici
degli educandati.