Art. 4.
                Partecipazione ai corsi di formazione
  1. Partecipano  alle attivita' formative disciplinate  dal presente
decreto i capi d'istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado
d'istruzione con  rapporto di  lavoro a  tempo indeterminato  che non
cessano dal servizio a decorrere dal 1 settembre 2000.
  2.  I  capi d'istituto  frequentano  i  corsi di  formazione  nella
regione  nel  cui  ambito  e'  situata  l'istituzione  scolastica  di
servizio.  A  tal   fine  presentano  all'amministrazione  scolastica
regionale   competente  apposita   domanda,  corredata   dal  proprio
curricolo  professionale,   nei  termini  stabiliti   con  successivo
provvedimento.
  3. I capi d'istituto che si trovano in una delle posizioni indicate
nel  comma 5  dell'art.  25-ter del  decreto  legislativo n.  29/1993
partecipano  alle  attivita'  di   formazione  secondo  le  modalita'
indicate nel titolo II dell'allegato tecnico.
  4. L'effettiva  partecipazione dei  capi d'istituto  alle attivita'
formative,  con  l'indicazione  del percorso  seguito,  e'  attestata
dall'amministrazione  scolastica regionale  in base  alle presenze  e
alla  realizzazione delle  attivita' in  situazione, rilevate  a cura
dell'agenzia affidataria del corso  e verificate, anche con controlli
a campione, dalla stessa amministrazione.
  5.  Il  numero delle  assenze,  debitamente  documentate, non  puo'
superare 1/5 della durata stabilita  dall'art. 3 del presente decreto
per l'attivita' d'aula e 1/5 per l'attivita' di confronto e scambio.
  6.  Nel   caso  in  cui   il  numero  delle   assenze,  debitamente
documentate,  risulti superiore  al  limite  previsto dal  precedente
comma, i capi di istituto  interessati possono assolvere l'obbligo di
formazione  mediante la  frequenza  dei corsi  da  attivare ai  sensi
dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 29/1993.
  7.  I  capi d'istituto,  al  termine  del percorso  di  formazione,
possono richiedere,  secondo forme e modalita'  che saranno stabilite
nell'ambito   delle    attivita'   ricomprese   nell'art.    9,   una
certificazione sulle competenze acquisite anche al fine di conseguire
crediti professionali.