Art. 4. Partecipazione ai corsi di formazione 1. Partecipano alle attivita' formative disciplinate dal presente decreto i capi d'istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado d'istruzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non cessano dal servizio a decorrere dal 1 settembre 2000. 2. I capi d'istituto frequentano i corsi di formazione nella regione nel cui ambito e' situata l'istituzione scolastica di servizio. A tal fine presentano all'amministrazione scolastica regionale competente apposita domanda, corredata dal proprio curricolo professionale, nei termini stabiliti con successivo provvedimento. 3. I capi d'istituto che si trovano in una delle posizioni indicate nel comma 5 dell'art. 25-ter del decreto legislativo n. 29/1993 partecipano alle attivita' di formazione secondo le modalita' indicate nel titolo II dell'allegato tecnico. 4. L'effettiva partecipazione dei capi d'istituto alle attivita' formative, con l'indicazione del percorso seguito, e' attestata dall'amministrazione scolastica regionale in base alle presenze e alla realizzazione delle attivita' in situazione, rilevate a cura dell'agenzia affidataria del corso e verificate, anche con controlli a campione, dalla stessa amministrazione. 5. Il numero delle assenze, debitamente documentate, non puo' superare 1/5 della durata stabilita dall'art. 3 del presente decreto per l'attivita' d'aula e 1/5 per l'attivita' di confronto e scambio. 6. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente documentate, risulti superiore al limite previsto dal precedente comma, i capi di istituto interessati possono assolvere l'obbligo di formazione mediante la frequenza dei corsi da attivare ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 29/1993. 7. I capi d'istituto, al termine del percorso di formazione, possono richiedere, secondo forme e modalita' che saranno stabilite nell'ambito delle attivita' ricomprese nell'art. 9, una certificazione sulle competenze acquisite anche al fine di conseguire crediti professionali.