Art. 5. Accreditamento e selezione delle agenzie formative 1. Le universita', gli enti pubblici e privati e gli altri organismi specializzati, anche tra loro associati o consorziati, che intendono realizzare corsi di formazione devono essere accreditati come agenzie formative dal Ministero della pubblica istruzione. 2. Un apposito bando disciplina il procedimento di accreditamento e di selezione e fissa i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. 3. I soggetti interessati a partecipare al procedimento di accreditamento e di selezione sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione il progetto generale della formazione che intendono erogare comprensivo dei profili progettuali, professionali ed operativi nonche' delle condizioni economiche (offerta economica) alle quali intendono offrire il servizio di formazione. I soggetti stessi devono altresi' indicare, in ordine di priorita', le regioni nelle quali intendono realizzare l'attivita' di formazione, con specificazione della sede o delle sedi di ubicazione dei corsi e con l'indicazione del numero dei lotti che si candidano a realizzare. I soggetti interessati devono espressamente dichiarare la propria disponibilita' ad operare, ove richiesto dall'amministrazione, in regioni confinanti rispetto a quelle prescelte nonche' la propria disponibilita' ad erogare un numero superiore di corsi rispetto all'offerta presentata nell'ambito della stessa regione. Essi possono inoltre dichiarare la propria disponibilita' ad operare, su richiesta dell'amministrazione, anche in ambiti regionali diversi da quelli sopra indicati. 4. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi dell'apporto degli IRRSAE per la elaborazione del progetto generale di formazione e per la individuazione delle risorse professionali da utilizzare per la realizzazione delle attivita' formative che, a parziale deroga di quanto previsto dal comma 8, puo' riguardare anche personale della scuola per un numero di ore non superiore a 1/5 di quelle previste per lo svolgimento delle attivita' di cui al punto 1 a) del titolo I dell'allegato tecnico. 5. Per la costituzione di associazioni e consorzi, il bando di cui al comma 2 fissa i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che compongono l'associazione o il consorzio ed in particolare, nel caso di associazioni, dalla capogruppo mandataria. Il bando prevede inoltre che deve essere specificatamente indicata l'attivita' che ogni soggetto si impegna a fornire. 6. L'individuazione dei soggetti cui verranno affidati i corsi di formazione consegue al positivo superamento di un procedimento di selezione suddiviso in due fasi, come disciplinato nel bando di cui al comma 2. La prima fase ha lo scopo di preselezionare i soggetti richiedenti sulla base dei requisiti soggettivi minimi, di natura tecnicoprofessionale ed economicofinanziaria di cui al punto 1, lettera A, del titolo III dell'allegato tecnico, nonche' della verifica della compatibilita' di cui al punto 1, lettera B dello stesso titolo III del progetto generale con quanto indicato al titolo I dell'allegato tecnico. Nella seconda fase si procedera' alla graduazione dei soggetti preselezionati sulla base di una specifica valutazione del progetto generale di realizzazione dei corsi sotto il profilo progettuale, operativo e dell'offerta economica secondo i criteri fissati nel punto 2 del titolo III dell'allegato tecnico e specificati nel bando di cui al comma 2. 7. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e selezione previste dal presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione si avvale della consulenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione e di un'apposita commissione tecnica nazionale di valutazione, la cui composizione e' indicata nel bando di cui al comma 2. In particolare, l'attivita' di consulenza e' prestata dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nell'ambito della prima fase del procedimento di cui al comma 6 e dalla commissione tecnica nazionale nell'ambito della seconda fase del procedimento stesso. 8. I membri della commissione non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti che partecipano al procedimento di accreditamento e di selezione, avere interessi comuni con gli stessi, ne' partecipare in qualita' di corsisti alla formazione. Il personale della scuola e il personale ispettivo e amministrativo appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione non puo' essere impiegato per la realizzazione delle attivita' formative. 9. I costi per il funzionamento della commissione, comprensivi dell'indennita' spettante ai suoi componenti, gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione di cui al successivo articolo 11. 10. Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, i servizi di formazione vengono suddivisi raggruppando i corsi in lotti su base regionale. La definizione del numero dei corsi e' determinata tenendo conto che i gruppi di formazione devono essere composti di norma da quaranta corsisti. Ciascun lotto e' composto, ove possibile, da tre corsi. Il bando di cui al comma 2 specifichera' in un apposito allegato la configurazione dei lotti. 11. A ciascun soggetto non puo' essere affidato piu' del 10% dei lotti dei corsi da erogare complessivamente a livello nazionale. A ciascun soggetto non pu o' essere affidato piu' del 50% dei lotti da erogare in una stessa regione, ad eccezione di quelle in cui sia previsto un solo lotto, e comunque non possono essere assegnati piu' di tre lotti nella stessa regione. 12. Esaurito il procedimento di cui al presente articolo, l'assegnazione dei lotti di corsi e' effettuata sulla base di una graduatoria nazionale e tenuto conto dell'ordine di priorita' indicato dai soggetti ai sensi del comma 3, espletate le attivita' previste dall'articolo 6. 13. Allorche', relativamente ad alcuni lotti non vi sia stata alcuna offerta o un'offerta sufficiente, l'amministrazione provvedera' all'assegnazione dei corsi a trattativa privata tra i soggetti accreditati, tenendo conto della disponibilita' espressa dagli stessi ai sensi del comma 3 ed anche in deroga alle soglie percentuali poste dal comma 11. Il valore di affidamento dei lotti assegnati a trattativa privata non potra' di norma superare del 15% quello indicato nell'offerta economica dai soggetti accreditati. 14. L'elenco delle agenzie accreditate e selezionate con l'indicazione della corrispondente localizzazione dell'offerta formativa e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.