Art. 5.
          Accreditamento e selezione delle agenzie formative
  1.  Le  universita',  gli  enti  pubblici e  privati  e  gli  altri
organismi specializzati, anche tra  loro associati o consorziati, che
intendono realizzare  corsi di  formazione devono  essere accreditati
come agenzie formative dal Ministero della pubblica istruzione.
  2. Un apposito bando disciplina il procedimento di accreditamento e
di  selezione e  fissa i  termini di  presentazione delle  domande da
parte dei soggetti interessati.
  3.  I  soggetti  interessati   a  partecipare  al  procedimento  di
accreditamento e di selezione sono tenuti ad allegare alla domanda di
partecipazione il  progetto generale  della formazione  che intendono
erogare  comprensivo   dei  profili  progettuali,   professionali  ed
operativi  nonche' delle  condizioni  economiche (offerta  economica)
alle quali  intendono offrire il  servizio di formazione.  I soggetti
stessi devono altresi'  indicare, in ordine di  priorita', le regioni
nelle  quali  intendono  realizzare l'attivita'  di  formazione,  con
specificazione della sede o delle sedi  di ubicazione dei corsi e con
l'indicazione del numero  dei lotti che si candidano  a realizzare. I
soggetti  interessati  devono  espressamente  dichiarare  la  propria
disponibilita'  ad operare,  ove  richiesto dall'amministrazione,  in
regioni  confinanti rispetto  a quelle  prescelte nonche'  la propria
disponibilita'  ad  erogare un  numero  superiore  di corsi  rispetto
all'offerta presentata nell'ambito della stessa regione. Essi possono
inoltre dichiarare la propria disponibilita' ad operare, su richiesta
dell'amministrazione,  anche in  ambiti regionali  diversi da  quelli
sopra indicati.
  4.  I soggetti  di cui  al comma  1 possono  avvalersi dell'apporto
degli IRRSAE per la elaborazione  del progetto generale di formazione
e per la individuazione delle risorse professionali da utilizzare per
la realizzazione delle attivita' formative  che, a parziale deroga di
quanto previsto  dal comma 8,  puo' riguardare anche  personale della
scuola per  un numero di ore  non superiore a 1/5  di quelle previste
per lo svolgimento delle attivita' di cui  al punto 1 a) del titolo I
dell'allegato tecnico.
  5. Per la costituzione di associazioni  e consorzi, il bando di cui
al comma 2 fissa i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti
che compongono l'associazione  o il consorzio ed  in particolare, nel
caso di  associazioni, dalla capogruppo mandataria.  Il bando prevede
inoltre  che deve  essere specificatamente  indicata l'attivita'  che
ogni soggetto si impegna a fornire.
  6. L'individuazione dei  soggetti cui verranno affidati  i corsi di
formazione  consegue al  positivo superamento  di un  procedimento di
selezione suddiviso in  due fasi, come disciplinato nel  bando di cui
al comma  2. La prima fase  ha lo scopo di  preselezionare i soggetti
richiedenti  sulla base  dei requisiti  soggettivi minimi,  di natura
tecnicoprofessionale  ed  economicofinanziaria  di cui  al  punto  1,
lettera  A,  del  titolo  III dell'allegato  tecnico,  nonche'  della
verifica  della compatibilita'  di cui  al punto  1, lettera  B dello
stesso titolo III del progetto generale con quanto indicato al titolo
I  dell'allegato  tecnico.  Nella  seconda fase  si  procedera'  alla
graduazione dei  soggetti preselezionati sulla base  di una specifica
valutazione del progetto generale di realizzazione dei corsi sotto il
profilo  progettuale, operativo  e dell'offerta  economica secondo  i
criteri fissati  nel punto 2  del titolo III dell'allegato  tecnico e
specificati nel bando di cui al comma 2.
  7. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e selezione
previste  dal   presente  articolo,   il  Ministero   della  pubblica
istruzione si  avvale della  consulenza della Scuola  superiore della
pubblica  amministrazione   e  di  un'apposita   commissione  tecnica
nazionale di valutazione,  la cui composizione e'  indicata nel bando
di  cui al  comma 2.  In  particolare, l'attivita'  di consulenza  e'
prestata  dalla  Scuola   superiore  della  pubblica  amministrazione
nell'ambito della  prima fase del  procedimento di  cui al comma  6 e
dalla commissione  tecnica nazionale  nell'ambito della  seconda fase
del procedimento stesso.
  8.   I  membri   della   commissione  non   possono  essere   soci,
amministratori, dipendenti o consulenti  dei soggetti che partecipano
al  procedimento di  accreditamento e  di selezione,  avere interessi
comuni con gli  stessi, ne' partecipare in qualita'  di corsisti alla
formazione.  Il personale  della scuola  e il  personale ispettivo  e
amministrativo  appartenente ai  ruoli del  Ministero della  pubblica
istruzione  non  puo' essere  impiegato  per  la realizzazione  delle
attivita' formative.
  9.  I costi  per  il funzionamento  della commissione,  comprensivi
dell'indennita' spettante  ai suoi  componenti, gravano  sui capitoli
del  bilancio  del Ministero  della  pubblica  istruzione di  cui  al
successivo articolo 11.
  10. Ai fini del procedimento di cui al presente articolo, i servizi
di formazione vengono suddivisi raggruppando i corsi in lotti su base
regionale. La definizione del numero dei corsi e' determinata tenendo
conto che i  gruppi di formazione devono essere composti  di norma da
quaranta corsisti. Ciascun  lotto e' composto, ove  possibile, da tre
corsi.  Il bando  di  cui al  comma 2  specifichera'  in un  apposito
allegato la configurazione dei lotti.
  11. A  ciascun soggetto non puo'  essere affidato piu' del  10% dei
lotti dei  corsi da erogare  complessivamente a livello  nazionale. A
ciascun soggetto non pu o' essere  affidato piu' del 50% dei lotti da
erogare in  una stessa  regione, ad  eccezione di  quelle in  cui sia
previsto un solo lotto, e  comunque non possono essere assegnati piu'
di tre lotti nella stessa regione.
  12.  Esaurito   il  procedimento  di  cui   al  presente  articolo,
l'assegnazione dei  lotti di  corsi e' effettuata  sulla base  di una
graduatoria  nazionale  e  tenuto   conto  dell'ordine  di  priorita'
indicato dai  soggetti ai sensi  del comma 3, espletate  le attivita'
previste dall'articolo 6.
  13.  Allorche', relativamente  ad  alcuni lotti  non  vi sia  stata
alcuna   offerta   o    un'offerta   sufficiente,   l'amministrazione
provvedera'  all'assegnazione dei  corsi a  trattativa privata  tra i
soggetti  accreditati, tenendo  conto  della disponibilita'  espressa
dagli stessi  ai sensi  del comma  3 ed anche  in deroga  alle soglie
percentuali poste  dal comma 11.  Il valore di affidamento  dei lotti
assegnati a trattativa  privata non potra' di norma  superare del 15%
quello indicato nell'offerta economica dai soggetti accreditati.
  14.   L'elenco  delle   agenzie  accreditate   e  selezionate   con
l'indicazione   della   corrispondente  localizzazione   dell'offerta
formativa  e' pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.