Art. 6. Affidamento delle attivita' di formazione e vincoli contrattuali 1. L'attivita' di formazione puo' essere realizzata esclusivamente dalle agenzie selezionate ai sensi dell'art. 5 del presente decreto. 2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della graduatoria delle agenzie selezionate e della localizzazione territoriale dell'offerta formativa, i capi d'istituto possono presentare all'amministrazione scolastica regionale la dichiarazione delle proprie preferenze in merito ai corsi localizzati nella regione ove e' ubicata la propria sede di servizio. 3. L'amministrazione scolastica regionale procedera' alla composizione dei corsi tenuto conto del criterio di viciniorita' tra la sede del corso e quella di servizio e delle eventuali preferenze espresse dai capi d'istituto. Nel caso in cui il numero dei posti fosse insufficiente, si procedera' mediante sorteggio. 4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco delle agenzie selezionate e della localizzazione dell'offerta formativa, l'amministrazione scolastica regionale procede all'affidamento delle attivita' formative inerenti ai lotti indicati attraverso la stipulazione con le agenzie selezionate di una convenzione secondo lo schema tipo allegato all'elenco di cui all'articolo 5, comma 14. 5. La convenzione prevedera', tra l'altro, in particolare: a) l'obbligo per le agenzie affidatarie di presentare i progetti esecutivi di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla stipulazione della convenzione; b) la disciplina dell'erogazione del corrispettivo e degli eventuali oneri aggiuntivi di cui al comma 6 da parte dell'amministrazione scolastica regionale nonche' delle forme di garanzia da parte delle agenzie affidatarie; c) le specifiche condizioni e modalita' per consentire all'amministrazione scolastica regionale di effettuare le verifiche necessarie ad assicurare la corretta realizzazione del progetto. 6. Entro i trenta giorni successivi alla stipulazione della convenzione le agenzie selezionate dovranno presentare i progetti esecutivi dei corsi con l'indicazione del calendario e delle sedi di svolgimento delle varie attivita' formative, predisposti sulla base dei progetti generali e tenendo conto del curricolo professionale dei capi di istituto. Tali progetti esecutivi dovranno contenere anche la previsione di massima degli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'offerta economica presentata ai fini del procedimento di selezione di cui all'art. 5, con esclusivo riferimento a quelli di missione (viaggio, vitto e alloggio) dei partecipanti, calcolati sulla base della vigente normativa di settore. 7. L'amministrazione scolastica regionale, con la consulenza del comitato tecnico regionale di cui all'art. 7, verifica la coerenza dei progetti esecutivi con i rispettivi progetti generali nonche' la congruita' economica della previsione di spesa per gli oneri di missione. 8. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 7 le agenzie vengono chiamate a riformulare i progetti esecutivi sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione scolastica regionale. 9. In caso di mancato o non conforme adeguamento, il progetto esecutivo non viene approvato e la convenzione si intendera' risolta di diritto, senza alcun onere per l'amministrazione scolastica. 10. Per la corresponsione degli oneri di cui al comma 6 i capi d'istituto interessati si rivolgeranno direttamente alle agenzie affidatarie che erogano il corso dagli stessi frequentato. 11. Le agenzie affidatarie assumono la diretta responsabilita' della realizzazione dei corsi e garantiscono lo svolgimento delle attivita' formative secondo il progetto presentato.