Art. 7. Comitati tecnici regionali 1. L'amministrazione scolastica regionale si avvale di un comitato tecnico presieduto dal dirigente dell'amministrazione scolastica regionale. 2. Il comitato tecnico e' composto da cinque membri interni ed esterni all'amministrazione scolastica con elevate competenze tecniche e amministrative, di cui almeno uno esperto di processi di formazione e di intervento nelle organizzazioni. 3. I membri dei comitati non possono essere soci, amministratori, dipendenti o consulenti dei soggetti affidatari, ne' avere interessi comuni con gli stessi. I membri dei comitati non possono, inoltre, collaborare alla realizzazione dei corsi ne' partecipare in qualita' di corsisti alla formazione. 4. Nell'esercizio della funzione consultiva di cui al comma 7 dell'art. 6, i comitati esprimono un motivato parere in ordine ai progetti esecutivi presentati dai soggetti accreditati. 5. Nell'assumere le sue determinazioni l'amministrazione scolastica puo' discostarsi dal parere espresso dal comitato, motivando le ragioni del dissenso. 6. I costi per il funzionamento dei comitati, comprensivi delle indennita' spettanti ai componenti, graveranno sui capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione di cui al successivo articolo 11.