Art. 9.
                      Monitoraggio e valutazione
  1. Il Ministero della  pubblica istruzione procede al monitoraggio,
alla valutazione  complessiva delle  iniziative di formazione  e alla
verifica della ricaduta degli esiti formativi sul funzionamento delle
istituzioni  scolastiche  autonome,  avvalendosi della  consulenza  e
della collaborazione del CEDE e della Scuola superiore della pubblica
amministrazione per la formazione del personale a cio' deputato.