Art. 9. Monitoraggio e valutazione 1. Il Ministero della pubblica istruzione procede al monitoraggio, alla valutazione complessiva delle iniziative di formazione e alla verifica della ricaduta degli esiti formativi sul funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi della consulenza e della collaborazione del CEDE e della Scuola superiore della pubblica amministrazione per la formazione del personale a cio' deputato.