Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente art.  2, avra' inizio,  in base  all'art. 4, comma  2, del
decreto ministeriale del 24 febbraio  1994, citato nelle premesse, il
collocamento  della quarta  tranche dei  certificati, per  un importo
massimo del 10 per cento  dell'ammontare nominale indicato all'art. 1
del  presente decreto;  tale tranche  sara' riservata  agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
terza  tranche e  verra' assegnata  con le  modalita' indicate  negli
articoli 12  e 13 del  citato decreto del  23 luglio 1998,  in quanto
applicabili.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 11 agosto 1998.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
certificati di  cui lo specialista e'  risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste dei "CTZ-18", ivi compresa quella di cui all'articolo
1 del presente decreto, ed  il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento
supplementare.