Art. 2.
  1. La presente autorizzazione entra  in vigore il giorno successivo
all  pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  ed  ha validita'  fino
all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.
  2. Entro il  periodo di validita' della  presente autorizzazione il
Ministero   dell'industria,  del   commercio  e   dell'artigianato  -
Direzione generale per  lo sviluppo produttivo e  la competitivita' -
Ispettorato  tecnico, si  riserva  la verifica  della permenenza  dei
requisiti per la certificazione.
  3.   Nel  caso   di   accertata  inadeguatezza   sia  tecnica   che
professionale, la  presente autorizzazione viene sospesa  con effetto
immediato. Nei casi di particolare gravita' si procede alla revoca.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1998
                                      Il direttore generale: Visconti