Art. 2. 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo all pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE. 2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permenenza dei requisiti per la certificazione. 3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravita' si procede alla revoca. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1998 Il direttore generale: Visconti