Art. 2.
  In applicazione  dell'art. 1 del  presente decreto, il  testo degli
articoli  25, 26,  38, 40  e 42  dello statuto  di Ateneo  risulta il
seguente:
  "Art. 25.  - 1.  Il preside, conformemente  agli indirizzi  ed alle
determinazioni del consiglio:
    a) rappresenta la facolta';
    b) convoca e presiede il consiglio;
  c) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento;
    d) svolge attivita' di vigilanza e di controllo;
  e) sovraintende al regolare  svolgimento delle attivita' didattiche
ed organizzative della facolta';
  f)   esercita    inoltre   tutte   le    competenze   attribuitegli
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
  2. Il preside e' eletto tra  i professori ordinari di ruolo e fuori
ruolo della  facolta' che abbiano optato  per il regime di  impegno a
tempo pieno. Dura in carica tre anni.
  3. Il  preside e' eletto  dal consiglio di facolta',  integrato dai
ricercatori  e dagli  assistenti del  ruolo ad  esaurimento afferenti
alla  facolta' medesima  che non  siano gia'  membri del  collegio ad
altro  titolo,  a  scrutinio  segreto,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti  nella  prima  votazione  ed a  maggioranza  assoluta  dei
votanti  nella seconda  votazione. In  caso di  mancata elezione,  si
ricorre al ballottaggio tra i  due candidati che abbiano riportato il
maggior numero dei voti nell'ultima votazione".
  4. La riunione del consiglio di facolta' per l'elezione del preside
e' convocata dal  rettore almeno sei mesi prima della  scadenza ed e'
presieduta dal professore ordinario piu' anziano di ruolo.
  5. Il preside puo' designare un  vice preside che lo coadiuvi nelle
sue funzioni  e lo sostituisca in  caso di assenza o  impedimento. Il
vice preside e' scelto tra i professori ordinari di ruolo".
  "Art. 26. - 1. Il consiglio di facolta' e' composto:
  a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
  b) da una rappresentanza pari al 50% dei ricercatori universitari e
dagli assistenti del ruolo ad esaurimento appartenenti alla facolta';
  c)  da una  rappresentanza  degli studenti  iscritti alla  facolta'
nella misura di  cinque per le facolta' con meno  di trenta iscritti,
di sette per le facolta' con piu' di tremila iscritti.
  Il  regolamento elettorale  determinera' le  modalita' di  elezione
delle rappresentanze suddette.
  2. Possono partecipare  alle sedute del consiglio  di facolta', con
voto consultivo,  i titolari di  insegnamento ufficiale nei  corsi di
laurea e di diploma per  questioni inerenti alla didattica, nonche' i
ricercatori e gli assistenti del  ruolo ad esaurimento afferenti alla
facolta', che non siano gia' componenti del collegio ad altro titolo.
  3. Nei  casi previsti  dalla legge, e  in particolare  con riguardo
alle chiamate,  il consiglio di facolta'  delibera nella composizione
limitata  alla  fascia  corrispondente  ed  a  quella  superiore.  Il
conferimento delle supplenze e'  deliberato dal consiglio di facolta'
nella composizione di  cui alle lettere a) e b)  del precedente primo
comma.
  4. Le riunioni del consiglio  di facolta' non sono pubbliche, salvo
che non venga  diversamente deciso, di volta in  volta, a maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio di facolta'.
  5. Per la validita' delle sedute  si applica la normativa di cui al
successivo art. 62, fermo restando per i professori fuori ruolo e per
i  docenti in  congedo  o aspettativa  l'osservanza  delle norme  che
disciplinano il relativo stato giuridico.
  6. La deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti,
salvo che per detemimati argomenti non sia diversamente disposto.
  7. Il  preside convoca  il consiglio di  facolta' quando  ne faccia
richiesta almeno un quinto dei membri del consiglio o un comitato per
la didattica o, ove costituito,  un consiglio didattico. La richiesta
di  convocazione  contiene  l'indicazione dei  punti  all'ordine  del
giorno".
  "Art. 38. - 1. Sono organi di Ateneo:
    a) il rettore;
    b) il senato accademico;
    c) il consiglio di amministrazione;
    d) il consiglio studentesco;
    e) il collegio dei revisori dei conti.
  2.  Il   rettore  puo'   nominare  una   giunta  che   lo  coadiuvi
nell'esercizio delle  attribuzioni di sua competenza  nei termini del
successivo art. 42".
  "Art. 40.  - 1. Il  rettore e' eletto fra  i professori di  ruolo e
fuori ruolo a tempo pieno. Dura in carica quattro anni.
  2. Il rettore  e' eletto dai docenti e dagli  studenti presenti nei
consigli  di   facolta'.  Partecipano  all'elezione  del   rettore  i
dipendenti  dei ruoli  amministrativo  e tecnico  in servizio  presso
l'Universita'  di  Siena  alla data  dell'indizione  delle  elezioni.
Limitatamente  al  personale  da   ultimo  considerato,  le  elezioni
avverranno  con voto  limitato: i  voti conseguiti  saranno calcolati
nella misura di un voto per ogni dieci preferenze, con arrotondamento
semplice.
  3. L'elezione  e' indetta dal  decano almeno quaranta  giorni prima
della scadenza  del mandato. In  caso di anticipata  cessazione della
carica, la convocazione  deve aver luogo entro  quaranta giorni dalla
data  della  cessazione.  In  tal   caso  le  funzioni  del  rettore,
limitatamente  all'ordinaria  amministrazione,  sono  esercitate  dal
prorettore.
  4. In  caso di assenza o  di impedimento del decano,  l'elezione e'
indetta  dal  professore   ordinario  che  lo  segue   in  ordine  di
anzianita'.
  5.  Nelle  prime due  votazioni  risulta  eletto il  candidato  che
ottenga un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli
aventi  diritto.   In  caso  di   mancata  elezione  si   procede  al
ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votanzione abbiano
riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta un maggior
numero di  voti. In caso di  parita' risulta eletto il  candidato con
maggiore anzianita'  di ruolo  o, in caso  di ulteriore  parita', con
maggiore anzianita' anagrafica.
  6. Il rettore e' proclamato  eletto dal Ministro dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto.
  7. Il rettore entra in  carica all'inizio dell'anno accademico. Nel
caso di anticipata cessazione della carica del precedente rettore, il
rettore  eletto entra  in carica  all'atto della  proclamazione e  vi
rimane per il quadriennio accademico successivo.
  "Art. 42.  - 1. Ai  componenti la  giunta puo' essere  delegata dal
rettore la  cura di particolari  settori e affidata la  presidenza di
commissioni di Ateneo.
  2. La giunta e' convocata e presieduta dal rettore ed e' composta:
    a) dal prorettore;
  b)  da  quattro  membri  scelti  dal  rettore,  sentiti  il  senato
accademico ed il consiglio di amministrazione;
    c) dal direttore amministrativo.
  Puo'  partecipare alle  sedute della  giunta un  rappresentante del
consiglio studentesco.
  3. I  verbali delle  riunioni della  giunta, redatti  dal direttore
amministrativo o  da un  funzionario delegato,  sono pubblici  e sono
trasmessi al senato accademico ed al consiglio di amministrazione".