Art. 2. In applicazione dell'art. 1 del presente decreto, il testo degli articoli 25, 26, 38, 40 e 42 dello statuto di Ateneo risulta il seguente: "Art. 25. - 1. Il preside, conformemente agli indirizzi ed alle determinazioni del consiglio: a) rappresenta la facolta'; b) convoca e presiede il consiglio; c) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento; d) svolge attivita' di vigilanza e di controllo; e) sovraintende al regolare svolgimento delle attivita' didattiche ed organizzative della facolta'; f) esercita inoltre tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Il preside e' eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della facolta' che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. Dura in carica tre anni. 3. Il preside e' eletto dal consiglio di facolta', integrato dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti alla facolta' medesima che non siano gia' membri del collegio ad altro titolo, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione". 4. La riunione del consiglio di facolta' per l'elezione del preside e' convocata dal rettore almeno sei mesi prima della scadenza ed e' presieduta dal professore ordinario piu' anziano di ruolo. 5. Il preside puo' designare un vice preside che lo coadiuvi nelle sue funzioni e lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il vice preside e' scelto tra i professori ordinari di ruolo". "Art. 26. - 1. Il consiglio di facolta' e' composto: a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta'; b) da una rappresentanza pari al 50% dei ricercatori universitari e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento appartenenti alla facolta'; c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta' nella misura di cinque per le facolta' con meno di trenta iscritti, di sette per le facolta' con piu' di tremila iscritti. Il regolamento elettorale determinera' le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette. 2. Possono partecipare alle sedute del consiglio di facolta', con voto consultivo, i titolari di insegnamento ufficiale nei corsi di laurea e di diploma per questioni inerenti alla didattica, nonche' i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti alla facolta', che non siano gia' componenti del collegio ad altro titolo. 3. Nei casi previsti dalla legge, e in particolare con riguardo alle chiamate, il consiglio di facolta' delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore. Il conferimento delle supplenze e' deliberato dal consiglio di facolta' nella composizione di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma. 4. Le riunioni del consiglio di facolta' non sono pubbliche, salvo che non venga diversamente deciso, di volta in volta, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di facolta'. 5. Per la validita' delle sedute si applica la normativa di cui al successivo art. 62, fermo restando per i professori fuori ruolo e per i docenti in congedo o aspettativa l'osservanza delle norme che disciplinano il relativo stato giuridico. 6. La deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per detemimati argomenti non sia diversamente disposto. 7. Il preside convoca il consiglio di facolta' quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei membri del consiglio o un comitato per la didattica o, ove costituito, un consiglio didattico. La richiesta di convocazione contiene l'indicazione dei punti all'ordine del giorno". "Art. 38. - 1. Sono organi di Ateneo: a) il rettore; b) il senato accademico; c) il consiglio di amministrazione; d) il consiglio studentesco; e) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il rettore puo' nominare una giunta che lo coadiuvi nell'esercizio delle attribuzioni di sua competenza nei termini del successivo art. 42". "Art. 40. - 1. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno. Dura in carica quattro anni. 2. Il rettore e' eletto dai docenti e dagli studenti presenti nei consigli di facolta'. Partecipano all'elezione del rettore i dipendenti dei ruoli amministrativo e tecnico in servizio presso l'Universita' di Siena alla data dell'indizione delle elezioni. Limitatamente al personale da ultimo considerato, le elezioni avverranno con voto limitato: i voti conseguiti saranno calcolati nella misura di un voto per ogni dieci preferenze, con arrotondamento semplice. 3. L'elezione e' indetta dal decano almeno quaranta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di anticipata cessazione della carica, la convocazione deve aver luogo entro quaranta giorni dalla data della cessazione. In tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore. 4. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione e' indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita'. 5. Nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che ottenga un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votanzione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', con maggiore anzianita' anagrafica. 6. Il rettore e' proclamato eletto dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto. 7. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione della carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per il quadriennio accademico successivo. "Art. 42. - 1. Ai componenti la giunta puo' essere delegata dal rettore la cura di particolari settori e affidata la presidenza di commissioni di Ateneo. 2. La giunta e' convocata e presieduta dal rettore ed e' composta: a) dal prorettore; b) da quattro membri scelti dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione; c) dal direttore amministrativo. Puo' partecipare alle sedute della giunta un rappresentante del consiglio studentesco. 3. I verbali delle riunioni della giunta, redatti dal direttore amministrativo o da un funzionario delegato, sono pubblici e sono trasmessi al senato accademico ed al consiglio di amministrazione".