Art. 2. Il fabbricante della gru dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata. La predetta gru e' soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del cap. III della convenzione sopracitata e della sezione 6, parte seconda, della risoluzione IMO A.689 (17). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 agosto 1998 Il comandante generale: Ferraro