Art. 2.
  Il fabbricante  della gru dovra' fornire  all'acquirente il manuale
per  l'addestramento  e per  la  manutenzione  come prescritto  dalle
regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.
  La predetta gru e' soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti
dalle regole  5 e 48.1 del  cap. III della convenzione  sopracitata e
della sezione 6, parte seconda, della risoluzione IMO A.689 (17).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 agosto 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro