Art. 2.
  Le offerte  degli operatori relative  alla tranche di cui  al primo
comma  del precedente  art.  1 dovranno  pervenire, con  l'osservanza
delle  modalita' indicate  negli articoli  7 e  8 del  citato decreto
ministeriale  del 23  luglio  1998, entro  le ore  13  del giorno  10
settembre 1998.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno seguite  le operazioni d'asta, con  le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 luglio 1998.