Art. 2. Dopo l'art. 39 e con lo scorrimento degli articoli successivi e' inserito il seguente nuovo articolo: Art. 40. - Corso di laurea in scienze della formazione primaria 1. Il corso di laurea ha la durata di 4 anni. Costituisce titolo di ammissione il diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all' indirizzo prescelto, ai concorsi a posti d'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, nonche' di educatore nelle istituzioni educative statali. 2. Il corso di laurea si articola in un biennio comune e in due indirizzi: a) indirizzo "insegnanti della scuola elementare"; b) indirizzo "insegnanti della scuola materna". La scelta dell'indirizzo e' compiuta al termine del secondo anno accademico. 3. Chi ha conseguito una laurea in uno dei due indirizzi puo' conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non piu' di due semestri. 4. Chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola elementare o materna puo' conseguire la laurea in non piu' di quattro semestri. 5. Ferme restando le attivita' previste per tutti gli allievi nell'area 1, sono previste specifiche attivita' didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire, allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea puo' costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attivita' didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha gia' conseguito la laurea nel corso puo' integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. La preparazione specialistica necessaria in relazione a particolari handicap sensoriali dovra' essere completata, con riferimento alle specifiche situazioni, in sede di formazione in servizio. 6. Le scelte del corso di laurea relative agli insegnamenti e alle altre attivita' didattiche sono definite in funzione dell'obiettivo formativo e dei contenuti minimi qualificanti del corso di laurea che sono cosi' determinati: A) Obiettivo formativo del corso di laurea. Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante: 1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici; 2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attivita' formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identita' personale, femminile e maschile, insieme all'autoorientamento; 3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorita' scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio; 4) inquadrare, con mentalita' aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie conoscenze disciplinari nei diversi contesti educativi; 5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche; 6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivate le attivita' didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici; 7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificita' dei contenuti, alla interrelazione contenutimetodi, come pure all'integrazione con aree formative; 8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti; 9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per costruzione di atteggiamenti, abilita', esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze; 10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro; 11) verificare e valutare, anche attraverso strumenti docimologici piu' aggiornati, le attivita' di insegnamentoapprendimento e l'attivita' complessiva della scuola; 12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'ingegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realta' civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonche' alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalita' non italiana. B) Contenuti minimi qualificanti del corso di laurea. L'ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell'obiettivo formativo relativamente al corso di laurea, attivita' didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientificodisciplinari: Area 1 - Formazione per la funzione docente: Comprende attivita' didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze del profilo professionale dell'insegnante nel campo pedagogico, metodologicodidattico, psicologico, socioantropologico, igienicomedico, nonche' relative all'integrazione scolastica per allievi in situazione di handicap. Area 2 - Contenuti dall'insegnamento primario. Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola elementare e della scuola materna, attivita' didattiche finalizzate alla acquisizione di attitudini e competenze in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacita' operative nei campi linguisticoletterario, matematicoinformatico, delle scienze fisiche, naturali ed ambientali, della musica e della comunicazione sonora, delle scienze motorie, delle lingue moderne, storicogeograficosociale, del disegno e di altre arti figurative. Area 3 - Laboratorio. Comprende l'analisi, la progettazione e la simulazione di attivita' didattiche di cui alle aree 1 e 2, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree. Area 4 - Tirocinio. Comprende le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative. 7. Le attivita' didattiche comprendono il laboratorio ed il tirocinio sin dal primo anno. Alle attivita' di laboratorio e' destinato non meno del 10 per cento dei crediti formativi relativi al corso di laurea. Alle attivita' di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, destinato non meno del 20 per cento dei crediti per il corso di laurea: a) almeno il 35 per cento dei crediti complessivi nell'indizizzo per la scuola elementare ed almeno il 25 per cento nell'indirizzo per la scuola materna e' relativo ad attivita' didattiche di cui all'area n. 2; b) almeno il 5 per cento dei crediti complessivi e' riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilita' di opzioni individuali anche all'interno dell'aree 1 e dell'area 2; c) il piano di studio individuale di ogni studente comprende almeno un'attivita' didattica per ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2. Il predetto piano di studio, se definito nell'ambito dell'indirizzo per la scuola elementare, deve prevedere il conseguimento di un piu' elevato numero di crediti formativi relativi all'area 2, opportunamente selezionati in corrispondenza delle competenze parzialmente differenziate degli insegnanti di scuola elementare. 8. Le attivita' didattiche previste per ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. Nel semestre conclusivo le attivita' didattiche non possono superare le 100 ore. Il regolamento didattico: a) disciplina le attivita' didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire, eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre modalita'; b) definisce in termini di crediti il carico didattico, comprensivo dello studio personale, di ognuna delle attivita' previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti in un semestre; c) determina eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea in relazione a crediti riconosciuti; d) definisce gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245, in materia di frequenza a tempo parziale. 9. Le prove di valutazione conclusive previste nel regolamento didattico riguardano globalmente, di regola, una pluralita' di attivita' didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalita' delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell'ambito delle predette attivita'. E' prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera. 10. L'esame per il conseguimento del diploma di laurea comprende la discussione di una tesi di laurea e di una relazione scritta sulle attivita' svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Ai lavori della relativa commissione esaminatrice possono partecipare, su proposta del corso di laurea, gli insegnanti/direttori delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attivita' del corso di laurea. 11. Nella organizzazione delle attivita' del corso di laurea le universita' tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti. 12. Le attivita' didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresi' la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con l'obiettivo formativo. Assetto tabellare: Area 1 - Formazione per la funzione docente. Comprende 6 ambiti (o campi), ciascuno con tutti gli insegnamenti appartenenti ai settori scientificodisciplinari accanto indicati: 1) Pedagogico (M09A - M09B - M09D - M09F); 2) Metodologicodidattico (M09C - M09E - M09A - M09F); 3) Psicologico (M10A - M10C - M11A - M11B - M11C - M11D); 4) Socioantropologico (M05X - Q05A - Q05B - Q05G - L26B - M07B - E03B - L26A - P01A - S03B); 5) Igienicomedico (E06A - F02X - F06B - F11A - F11B - M16A - F19B - F22A - F23F - E06A - F15B - F16A - F19A); 6) Integrazione scolastica (M09A - M09E - M10B - M11D - M11E - F23F - F22A - F19A - F19B - M10A - M11A - M11B - F16B - F11B). Area 2 - Contenuti dell'insegnamento primario. Comprende 9 ambiti (o campi), ciascuno con tutti gli insegnamenti appartenenti ai settori scientificodisciplinari accanto indicati: 1) Linguisticoletterario (L09A - L10A - L11A - L11B - L12A - L12B - L12C - L12D - L12E - M07B); 2) Matematicoinformatico (K05B - A01B - A01C - A01D - A02B - B01A - B01C - A01A - A03X - A04A - M07B - S01A); 3) Scienze fisiche, naturali e ambientali (B05X - C03X - D03A - D04A - D04C- E01A - E01D - E02A - E02C - B01C - C01A - C02X - C11X - D01B - D02A - E03B); 4) Musica e comunicazione sonora (L27A - L27B); 5) Scienze motorie (F16A - E06A - F19A - F19B - M10A e tutte le discipline indicate nel decreto-legge 8 maggio 1998, n. 178); 6) Lingue moderne (L09H - L16A - L16B - L17A - L17C - L18A - L18B - L18C - L19A - L19B - L10A - L20A); 7) Storico, geografico, sociale (L02A - L02B - M01X - M02A - M03A - M03B - M04X - M06A - M06B - P03X - M08E); 8) Disegno e arti figurative (H11X - L25A - L25B - L25C - L26A - L26A - L26B); 9) Opzionali a scelta dello studente (tutti i settori disciplinari). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 22 luglio 1998 Il rettore: Cossu