IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonche' la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale; Viste le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali; Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 sopramenzionate; A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Art. 1. Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue: 1) all'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), il testo del punto 10 e' sostituito dal seguente: 10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4. Diabrotica virgifera Le Conte 2) all'allegato I, parte A, sezione I, lettera a), dopo il testo del punto 11 e' inserito il seguente: 11.1. Hirschmanniella spp. ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 3) all'allegato I, parte A, sezione II, lettera a), dopo il testo del punto 6 sono inseriti i punti seguenti: 6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) 6.2. Meloidogyne fallax Karssen 4) all'allegato I, parte A, sezione II, lettera a), dopo il testo del punto 8 e' inserito il seguente: 8.1. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi 5) all'allegato II, parte A, sezione I, lettera a), dopo il testo del punto 12, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: Vegetali di di Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. e Rosa L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e frutti di Malus Mill. e Prunus L., originari di paesi extraeuropei 6) all'allegato II, parte A, sezione II, lettera d), al testo del punto 15, colonna di destra, sono aggiunti i seguenti termini: destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 7) all'allegato II, parte A, sezione II, lettera d), e' aggiunto il punto 16 seguente: 16. Tomato yellow leaf curl virus Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 8) all'allegato III, parte A, il testo del punto 9 e' sostituito dal seguente: 9.Vegetali Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Rosa L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti Paesi non europei 9.1.Vegetali di Photinia Ldl., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti USA, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica popolare di Corea 9) all'allegato III, parte A, punto 12, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente: Tuberi della specie Solanum L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11 10) all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente: Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti di Prunus L. originari di paesi non europei 11) all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.4, al testo della colonna di destra, e' aggiunto quanto segue: e: cc) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non e' nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, oppure dd) nelle zone in cui e' nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, -- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure -- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonche' ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE del Consiglio (*), e che non e' stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) Meloidogyne fallax Karssen. (*) G.U. n. 125 dell'11 luglio 1996, pag. 2320/66. 12. all'allegato IV, parte A, sezione I, il testo del punto 43 e' sostituito dal seguente: 43 Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III.A.1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III.B.1 e all'allegato IV.A. I, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali; b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a): aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a): -- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, -- sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della presente direttiva alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione", -- sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, ad intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati della presente direttiva; tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio e mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende piu' di 3000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende piu' di 3000 vegetali, -- sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino; i vegetali infestati devono essere eliminati; i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati, -- sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo il che sono stati esaminati e risultati esenti da organismi nocivi, -- sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati: -- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, oppure -- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, oppure -- sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura e' esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della presente direttiva alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione", bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che dev'essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'art. 7 della presente direttiva alla voce "dichiarazione supplementare" per consentire l'identificazione della partita. 13) all'allegato IV, parte A, sezione I, e' aggiunto al testo il punto 45.1 seguente: 45.1. Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IIIA.13 e all'allegato IV.A.I. 25.5, 25.6 e 25.7: a) dove non e' nota la presenza di Bemisia tabaci Genn constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus e' stato osservato sui vegetali b) dove e' nota la presenza di Bemisia tabaci Genn. constatazione ufficiale a) che nessun sintomo di Tornato yellow leaf curl virus e' stato osservato sui vegetali e aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn; oppure bb) cheil luogo di produzione e', risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure b) chenessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus e' stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo e' stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di Bemisia tabaci Genn. 14) all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 46, nel testo alla colonna di destra, il termine e il numero "e 45" sono sostituiti dai termini ",45 e 45.1"; 15) all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, colonna di destra, e' aggiunto il testo seguente: e e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali e' nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen oppure nelle zone in cui e' nota la presenza di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, -- che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure -- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale nanifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonche' ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non e' stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen" 16) all'allegato IV, parte A, sezione II, dopo il punto 27 e' inserito il punto 27.1 seguente: 27.1.Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV.A.II.19.6 e 24, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato yellow leaf curl virus, oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus e' stato osservato sui vegetali, e: aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn., oppure bb) che il luogo di produzione e risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure c) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus e' stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo e' stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di Bemisia tabaci Genn". 17) all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 29.2, colonna di destra, nel testo, tra le lettere a) e b) e' inserita la parola "oppure"; 18) all'allegato IV, parte B, punto 24, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente: Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., esclusi quelli per i quali e' dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro modo che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 19) all'allegato V, parte A.I, punto 1.1, l'indicazione "Prunus L." e' sostituita da "Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L"; 20) all'allegato V, parte A.I, punto 2.1, tra "Populus L." e "Pseudotsuga Carr." sono inseriti i termini "Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L"; 21) all'allgato V, parte A.II, il testo del punto 2.1 e' sostituito dal seguente: "2.1. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, escluse le sementi, i tuberi, i cormi e i rizomi, e vegetali di Euphorbia pulcherrima Willd., destinati alla piantagione, escluse le sementi". 22) all'allegato V, parte B.I, punto 1, i termini "e delle piante di acquario" sono soppressi; 23) all'allegato V, parte B.I, punto 1, i termini "Allium ascalonicum L." sono inseriti dopo i termini "Zea mais L"; 24) all'allegato V, parte B.I, il testo del punto 2 e' sostituito dal seguente: 2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di: -- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp. Populus L., Quercus L., -- conifere (Coniferales), -- Acer Saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale, -- Prunus L., originarie di paesi extraeuropei 25) all'allegato V, parte B.I, punto 5, secondo trattino, i termini "Castanea Mill." sono soppressi; 26) all'allegato IV, parte A, sezione I, il testo dei punti 16.1, 16.2 e 16.3 e' sostituito dal testo seguente: 16.1 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, e relativi ibridi, originari di . paesi terzi I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine 16.2 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, e relativi ibridi, originari di paesi terzi Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.3, 16.3-bis e 16.4, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, c) oppure -- che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) e' stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, e che i frutti sono stati imballatti in locali o centri di spedizione a tal fine registrati oppure -- che e' stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla procedura di cui all'art.16-bis. 16.3 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3-bis e 16.4, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Cercospora angolensis Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Cercospora angolensis Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure c) che nessun sintomo della presenza di Cercospora angolensis Carv. & Mendes e' stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo. 16.3-bis Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L., originari di paesi terzi Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'art. 16-bis, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure c) che nessun sintomo della presenza di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) e' stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure d) che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.