Par. 2. Settori automobilistico, della costruzione navale delle fibre sintetiche Industria automobilistica: per i programmi che rientrano nelle classi indicate alla lettera C) e che comportano investimenti ammessi pari o superiori a 50 milioni di ECU e che beneficiano di una riduzione di imposta pari o superiore a 5 milioni di ECU, la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed all'approvazione da parte di quest'ultima. C) Ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 97/C279/01 - Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C279 del 15 settembre 1997. Classificazione ISTAT 1991: 34.10 "Fabbricazione di autoveicoli limitatamente a: fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone; fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali; fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe; fabbricazione di autobus, filobus; fabbricazione di motori per autoveicoli; 34.20 "Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, fabbricazione di rimorchi e semirimorchi" fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli; 34.30 "Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori": fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocita', assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo; fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti. Cantieristica navale: per le categorie indicate alla lettera D), sono ammessi solo programmi di investimento che non comportano un aumento della capacita' di costruzione dell'unita' produttiva interessata, a meno che l'aumento non sia connesso direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo, della capacita' di costruzione di altri eventuali cantieri interessati da un unico programma complessivo di ristrutturazione. La concessione delle agevolazioni e' in ogni caso subordinata alla notifica della stessa alla Commissione ed all'approvazione da parte di quest'ultima. D) Ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1904/96 - Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 251 del 3 ottobre 1996. Classificazione ISTAT 1991: 35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a: costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl; costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione); costruzione di draghe a altre navi per lavoro in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl; costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 KW; 35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali": la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1.000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri; la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1. Fibre sintetiche: per la classe indicata alla lettera E), sono ammessi solo programmi di investimento che comportano una riduzione significativa della capacita' produttiva dell'unita' interessata; la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione UE ed alla approvazione da parte di quest'ultima. E) Ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 96/C94/07 - Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C94 del 30 marzo 1996. Classificazione ISTAT 1991: 24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutta la classe). Le imprese operanti nei settori di cui al presente paragrafo, che con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1996 si sono attribuite le agevolazioni fiscali di cui in premessa, in relazione ad investimenti che rientrano nelle classi indicate alle lettere da C) a E), hanno usufruito illegalmente di tali agevolazioni, poiche' godute, come sopra chiarito, in carenza della prescritta autorizzazione comunitaria preventiva. Pertanto, le imprese operanti nei settori predetti, nel loro interesse, potranno indirizzare apposita comunicazione, entro il 15 ottobre 1998, al Ministero dell'industria - D.G.S.P.C. Div. X - Via Molise n. 2 - 00187 Roma, per mettere quest'ultimo in condizione di inoltrare all'organismo comunitario, entro il 30 ottobre 1998, ogni elemento utile per consentire la valutazione di compatibilita' comunitaria delle agevolazioni in parola. Si ritiene utile ricordare che, qualora la predetta comunicazione non verra' trasmessa nel termine sopra indicato (15 ottobre 1998), la Commissione europea potra' imporre allo Stato italiano di procedere al recupero delle agevolazioni fiscali di cui si sono avvalse le imprese inadempienti, non avendo ricevuto idonei documenti per formulare il predetto giudizio di compatibilita'.