Par. 2.
          Settori automobilistico, della costruzione navale
                       delle fibre sintetiche
  Industria  automobilistica: per  i  programmi  che rientrano  nelle
classi indicate alla lettera C) e che comportano investimenti ammessi
pari  o superiori  a  50 milioni  di  ECU e  che  beneficiano di  una
riduzione  di  imposta pari  o  superiore  a  5  milioni di  ECU,  la
concessione  delle agevolazioni  e' subordinata  alla notifica  della
stessa  alla   Commissione  UE   ed  all'approvazione  da   parte  di
quest'ultima.
  C)  Ultima  normativa  di  riferimento:  "Disciplina  degli  aiuti"
97/C279/01 - Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea  n. C279 del
15 settembre 1997.
  Classificazione ISTAT 1991:
   34.10 "Fabbricazione di autoveicoli limitatamente a:
  fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
  fabbricazione   di  autoveicoli   per   il   trasporto  di   merci:
limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
  fabbricazione  di telai  muniti di  motori per  gli autoveicoli  di
questa classe;
    fabbricazione di autobus, filobus;
    fabbricazione di motori per autoveicoli;
  34.20 "Fabbricazione di  carrozzerie per autoveicoli, fabbricazione
di rimorchi e semirimorchi" fabbricazione di carrozzerie (comprese le
cabine) per autoveicoli;
  34.30 "Fabbricazione di parti e  di accessori per autoveicoli e per
loro motori":
  fabbricazione  di   varie  parti   e  accessori   per  autoveicoli:
fabbricazione   di   freni,   cambi  di   velocita',   assi,   ruote,
ammortizzatori  di  sospensione,  radiatori,  silenziatori,  tubi  di
scappamento, frizioni, volanti, piantoni e scatole dello sterzo;
  fabbricazione di parti ed  accessori di carrozzerie di autoveicoli:
cinture di sicurezza, portiere, paraurti.
  Cantieristica navale:  per le  categorie indicate alla  lettera D),
sono ammessi  solo programmi  di investimento  che non  comportano un
aumento  della   capacita'  di  costruzione   dell'unita'  produttiva
interessata, a  meno che l'aumento  non sia connesso  direttamente ad
una  corrispondente riduzione  irreversibile,  nello stesso  periodo,
della   capacita'  di   costruzione  di   altri  eventuali   cantieri
interessati da un unico programma complessivo di ristrutturazione. La
concessione  delle  agevolazioni e'  in  ogni  caso subordinata  alla
notifica della  stessa alla Commissione ed  all'approvazione da parte
di quest'ultima.
  D)  Ultima  normativa  di  riferimento: Regolamento  CE  1904/96  -
Gazzetta Ufficiale  della Comunita'  europea n. L  251 del  3 ottobre
1996.
  Classificazione ISTAT 1991:
  35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente
a:
  costruzione di navi  mercantili a scafo metallico  per il trasporto
di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
  costruzione  di pescherecci  a scafo  metallico di  almeno 100  tsl
(solo se destinati all'esportazione);
  costruzione  di draghe  a altre  navi per  lavoro in  mare a  scafo
metallico (escluse  le piattaforme  di trivellazione), di  almeno 100
tsl;
  costruzione  di   rimorchiatori  a  scafo  metallico   con  potenza
inferiore a 365 KW;
  35.11.3 "Cantieri  di riparazioni navali": la  trasformazione delle
navi a scafo metallico di cui  al precedente 35.11.1, di almeno 1.000
tsl,  limitatamente  all'esecuzione  di  lavori  che  comportano  una
modifica radicale  del piano di  carico, dello scafo, del  sistema di
propulsione   o  delle   infrastrutture  destinate   ad  ospitare   i
passeggeri;
  la riparazione  delle navi a  scafo metallico di cui  al precedente
35.11.1.
  Fibre  sintetiche: per  la classe  indicata alla  lettera E),  sono
ammessi solo  programmi di investimento che  comportano una riduzione
significativa della capacita'  produttiva dell'unita' interessata; la
concessione  delle agevolazioni  e' subordinata  alla notifica  della
stessa  alla  Commissione  UE  ed   alla  approvazione  da  parte  di
quest'ultima.
  E)  Ultima  normativa  di  riferimento:  "Disciplina  degli  aiuti"
96/C94/07 - Gazzetta Ufficiale della  Comunita' europea n. C94 del 30
marzo 1996.
  Classificazione ISTAT 1991:
  24.70 "Fabbricazione  di fibre sintetiche e  artificiali" (tutta la
classe).
  Le imprese operanti  nei settori di cui al  presente paragrafo, che
con la dichiarazione dei redditi  relativa al periodo di imposta 1996
si sono  attribuite le  agevolazioni fiscali di  cui in  premessa, in
relazione ad  investimenti che  rientrano nelle classi  indicate alle
lettere  da   C)  a   E),  hanno   usufruito  illegalmente   di  tali
agevolazioni, poiche'  godute, come sopra chiarito,  in carenza della
prescritta autorizzazione comunitaria preventiva.
  Pertanto,  le  imprese  operanti  nei settori  predetti,  nel  loro
interesse, potranno  indirizzare apposita comunicazione, entro  il 15
ottobre 1998, al  Ministero dell'industria - D.G.S.P.C. Div.  X - Via
Molise n. 2  - 00187 Roma, per mettere quest'ultimo  in condizione di
inoltrare all'organismo  comunitario, entro il 30  ottobre 1998, ogni
elemento  utile  per  consentire  la  valutazione  di  compatibilita'
comunitaria delle agevolazioni in parola.
  Si ritiene  utile ricordare che, qualora  la predetta comunicazione
non verra' trasmessa nel termine sopra indicato (15 ottobre 1998), la
Commissione europea  potra' imporre allo Stato  italiano di procedere
al  recupero delle  agevolazioni fiscali  di cui  si sono  avvalse le
imprese  inadempienti,  non  avendo  ricevuto  idonei  documenti  per
formulare il predetto giudizio di compatibilita'.