Art. 2.
  L'importo  minimo sottoscrivibile  dei certificati  di credito  del
Tesoro di cui  al presente decreto e' di lire  5 milioni nominali; le
sottoscrizioni potranno  quindi avvenire  per tale importo  o importi
multipli ditale cifra; ai sensi  dell'art. 39 del decreto legislativo
n. 213 del 1998, citato  nelle premesse, gli importi sottoscritti dei
certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli
aventi diritto;  tali iscrizioni contabili continuano  a godere dello
stesso trattamento fiscale, comprese  le agevolazioni e le esenzioni,
che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
  Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra'  riconosciuto mediante  accreditamento nel  relativo conto  di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
  A fronte  delle assegnazioni, gli intermediari  autorizzati, di cui
all'art.  30  del  citato  decreto   legislativo  n.  213  del  1998,
accrediteranno i relativi importi  nei conti di deposito intrattenuti
con i sottoscrittori.