Art. 3. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione il 1 ottobre 2003, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. In applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i suddetti pagamenti verranno effettuati applicando il tasso d'interesse al valore nominale unitario, pari ad un centesimo di euro, del prestito ridenominato in tale valuta. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito. La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.