Art. 3.
  Ferme  restando le  disposizioni  vigenti  relative alle  esenzioni
fiscali  in materia  di debito  pubblico, relativamente  al pagamento
degli interessi e  al rimborso del capitale che  verra' effettuato in
unica soluzione  il 1 ottobre 2003,  ai buoni emessi con  il presente
decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  In applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 213
del  1998, i  suddetti  pagamenti verranno  effettuati applicando  il
tasso d'interesse al  valore nominale unitario, pari  ad un centesimo
di euro, del prestito ridenominato in tale valuta.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.   239  del  1996,   nel  caso  di   riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione di  cui al  presente decreto,  ai fini
dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art. 2  del
medesimo provvedimento  legislativo alla  differenza fra  il capitale
nominale sottoscritto  da rimborsare ed il  prezzo di aggiudicazione,
il prezzo di riferimento rimane  quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
  La riapertura  della presente  emissione potra' avvenire  anche nel
corso degli anni successivi a quello  in corso; in tal caso l'importo
relativo  concorrera'   al  raggiungimento  del  limite   massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
  I buoni medesimi verranno ammessi  alla quotazione ufficiale e sono
compresi  tra  i   titoli  sui  quali  l'Istituto   di  emissione  e'
autorizzato a fare anticipazioni.