Art. 5.
  L'esecuzione delle  operazioni relative  al collocamento  dei buoni
del Tesoro  poliennali di  cui al presente  decreto e'  affidata alla
Banca d'Italia.
  I  rapporti   tra  il   Tesoro  e   la  Banca   d'Italia  correlati
all'effettuazione delle aste tramite  la Rete nazionale interbancaria
sono disciplinati da specifici accordi.
  A rimborso  delle spese  sostenute e a  compenso del  servizio reso
sara'  riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,   sull'intero  ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.
  Tale provvigione, commisurata  all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in  tutto o in parte,  agli operatori partecipanti
all'asta  in relazione  agli  impegni che  assumeranno  con la  Banca
d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di non  applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
  L'ammontare della  provvigione sara'  scritturato dalle  sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".