Art. 6.
  Le  offerte degli  operatori, fino  ad  un massimo  di tre,  devono
contenere  l'indicazione dell'importo  dei buoni  che essi  intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi indicati  dagli operatori  devono variare  di un  importo
minimo  di un  centesimo  di lira;  eventuali  variazioni di  importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
  Ciascuna offerta  non deve essere  inferiore a lire 100  milioni di
capitale  nominale;  eventuali  offerte  di  ammontare  non  multiplo
dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.