IL DIRIGENTE
   capo    della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per
   la
     tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e
     delle indicazioni   geografiche     tipiche   dei      vini    e
   responsa-
     bile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del procedimento  di riconoscimento  di denominazione  di
origine dei vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n, 164;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa, e
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 21  luglio 1967,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata  del vino  "Lugana"  ed e'  stato  approvato il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  15 novembre 1975
con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana";
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 9  febbraio 1990
con il quale  e' stato approvato il nuovo  disciplinare di produzione
dei vini in argomento sostitutivo di quello in precedenza approvato e
modificato;
  Vista la domanda presentata dal  Consorzio di tutela Lugana D.O.C.,
legittimato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica 20  aprile  1994,  n. 348,  intesa  ad ottenere  la
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine  controllata  "Lugana",  approvato   con  il  citato  decreto
presidenziale 9 febbraio 1990;
  Visto il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei  vini e la relativa  proposta di disciplinare
di  produzione, formulata  dal  Comitato  medesimo, pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1998;
  Vista  la istanza  presentata, nelle  forme di  rito e  nei termini
previsti, dalle cantine  F.lli Avanzi di Manerba  del Garda (Brescia)
intesa ad ottenere l'integrazione  del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di  origine controllata mediante la possibilita'
di  fare   riferimento  al  nome   di  "Lugana  di   Sirmione"  nella
designazione  e   presentazione  di  detti  vini,   ottenuti  da  uve
provenienti   da  vigneti   iscritti  all'albo   dei  vigneti   della
denominazione di  origine controllata "Lugana" e  siti nel territorio
amministrativo del comune di Sirmione (Brescia);
  Vista la  comunicazione del Consorzio  tutela Lugana D.O.C.  del 21
luglio  1998   con  la  quale   si  esprime  parere   negativo  sulla
possibilita' dell'utilizzazione  della menzione "Lugana  di Sirmione"
che  porterebbe  a  confondere  le  scelte  dei  consumatori,  stante
l'inesistenza  di  differenziazioni   geografiche  nell'ambito  della
predetta denominazione di origine controllata;
  Vista la deliberazione del  citato Comitato nella riunione svoltasi
nei giorni 17 e 18 settembre  1998, con la quale si rigetta l'istanza
di integrazione  del disciplinare  di produzione  nei termini  di cui
sopra,  con  la motivazione  che  la  richiesta dicitura  "Lugana  di
Sirmione"  viene ad  assumere il  significato  e il  valore di  altra
denominazione  di   origine  controllata,  costituendo   elemento  di
confusione  con  la  vigente  denominazione  di  origine  controllata
"Lugana"  e si  conferma  il  diritto della  ditta  istante di  poter
utilizzare,   nella  designazione   e   presentazione   dei  vini   a
denominazione di origine controllata "Lugana", il riferimento al nome
geografico Sirmione, quale  zona di produzione delle  uve, laddove le
stesse  provengano   esclusivamente  da  detto  territorio   e  siano
denunciate  ed  utilizzate  secondo  le  disposizioni  contenute  nel
decreto ministeriale  22 aprile 1992 recante  "Condizioni e modalita'
di   utilizzazione   dei   nomi   di  comuni,   frazioni,   di   zone
amministrativamente definite e di sottozone per i vini a D.O.C.G. e a
D.O.C.";
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Lugana" al parere espresso e alla deliberazione adottata
dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede  che  le denominazioni  di  origine  controllata
vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono
approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata  "Lugana", approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica  21 luglio  1967,  modificato con  decreto del  Presidente
della  Repubblica  15 novembre  1975  e  sostituito con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente  decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.