IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsa- bile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n, 164; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Lugana" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990 con il quale e' stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in argomento sostitutivo di quello in precedenza approvato e modificato; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Lugana D.O.C., legittimato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana", approvato con il citato decreto presidenziale 9 febbraio 1990; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1998; Vista la istanza presentata, nelle forme di rito e nei termini previsti, dalle cantine F.lli Avanzi di Manerba del Garda (Brescia) intesa ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata mediante la possibilita' di fare riferimento al nome di "Lugana di Sirmione" nella designazione e presentazione di detti vini, ottenuti da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Lugana" e siti nel territorio amministrativo del comune di Sirmione (Brescia); Vista la comunicazione del Consorzio tutela Lugana D.O.C. del 21 luglio 1998 con la quale si esprime parere negativo sulla possibilita' dell'utilizzazione della menzione "Lugana di Sirmione" che porterebbe a confondere le scelte dei consumatori, stante l'inesistenza di differenziazioni geografiche nell'ambito della predetta denominazione di origine controllata; Vista la deliberazione del citato Comitato nella riunione svoltasi nei giorni 17 e 18 settembre 1998, con la quale si rigetta l'istanza di integrazione del disciplinare di produzione nei termini di cui sopra, con la motivazione che la richiesta dicitura "Lugana di Sirmione" viene ad assumere il significato e il valore di altra denominazione di origine controllata, costituendo elemento di confusione con la vigente denominazione di origine controllata "Lugana" e si conferma il diritto della ditta istante di poter utilizzare, nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana", il riferimento al nome geografico Sirmione, quale zona di produzione delle uve, laddove le stesse provengano esclusivamente da detto territorio e siano denunciate ed utilizzate secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 aprile 1992 recante "Condizioni e modalita' di utilizzazione dei nomi di comuni, frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini a D.O.C.G. e a D.O.C."; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana" al parere espresso e alla deliberazione adottata dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lugana", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975 e sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.